Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28999 del 09/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28999 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MANCO LUIGI N. IL 26/10/1974
avverso l’ordinanza n. 53/2015 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del
13/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;
Data Udienza: 09/12/2015
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Manco Luigi, a mezzo del difensore,
deducendo violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 665 cod.proc.pen.,
avverso l’ordinanza indicata in rubrica, con cui il GIP del Tribunale di Napoli, in
funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato inammissibile l’istanza del
condannato di rideterminazione, in sede esecutiva, della pena inflitta con la
sentenza pronunciata 1’11.03.2014 dal medesimo GIP, basata sull’allegata
generico e manifestamente infondato, e deve essere dichiarato inammissibile, in
quanto omette sostanzialmente di confrontarsi con le puntuali – e giuridicamente
ineccepibili – argomentazioni in forza delle quali l’ordinanza impugnata ha
ritenuto preclusa dal giudicato di condanna la proposizione in executivis della
questione sull’errore in cui sarebbe incorso il giudice della cognizione nel ritenere
sussistente e nell’applicare la circostanza aggravante della recidiva, incidente
sulla misura della pena, trattandosi di questione che doveva essere fatta valere
esclusivamente con gli ordinari mezzi di impugnazione della sentenza; né
l’inammissibilità dell’appello a suo tempo proposto dall’imputato, dovuta alla sua
tardività, e la conseguente formazione del giudicato, possono radicare una
competenza a provvedere del giudice dell’esecuzione, evocata dal ricorrente, che
si porrebbe completamente al di fuori del sistema processuale.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015
erroneità dell’applicazione della recidiva da parte del giudice della cognizione, è