Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28997 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28997 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CANTINI RENZO N. IL 20/02/1965
avverso l’ordinanza n. 398/2013 GIP TRIBUNALE di FIRENZE, del
04/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, giudice
dell’esecuzione, con ordinanza del 4 giugno 2014, ha respinto la domanda
proposta da Cantini Renzo, diretta ad ottenere l’applicazione della disciplina del
reato continuato tra fatti separatamente giudicati.
A sostegno della decisione il Giudice ha osservato che la continuazione tra i

maggio 2011 del Tribunale di Firenze e del 26 giugno 2012 della Corte di
appello di Firenze, quest’ultima in riforma della sentenza del Tribunale della
stessa sede, commessi dal 22 dicembre 2010 al 5 gennaio 2011 (quelli oggetto
della prima sentenza) e il 2 maggio 2011 (quello oggetto della seconda
sentenza), erano stati già apprezzati dal giudice della cognizione come non
eseguiti nell’ambito di un unico disegno criminoso; e che la rapina aggravata
oggetto di una terza sentenza di condanna, resa il 20 aprile 2010 dal Giudice
per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, era stata commessa il 16
ottobre 2007 ovvero oltre tre anni e mezzo prima dell’analogo reato, commesso
il 2 maggio 2011, di cui alla sentenza del 26 giugno 2012 della Corte di appello
fiorentina, con modalità completamente diverse, senza la ricorrenza di elementi
di collegamento con l’allegato stato di tossicodipendenza dell’autore.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Cantini
personalmente, il quale, con unico motivo, deduce carenza e illogicità della
motivazione in relazione all’incidenza dello stato di tossicodipendenza sui
requisiti richiesti dall’art. 81, I cpv., cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico nella misura in cui non indica
quali elementi concreti sarebbero stati omessi o travisati dal Giudice
dell’esecuzione nell’escludere il nesso unitario tra fatti commessi a distanza di
oltre tre anni e mezzo l’uno dall’altro e con modalità completamente diverse,
come sottolineato, con motivazione adeguata e coerente, nell’ordinanza
impugnata, la quale espressamente esclude la ricorrenza di elementi atti a
dimostrare che i fatti esaminati fossero stati funzionali al procacciamento di
denaro per l’acquisto di sostanze stupefacenti.

fatti (reati contro il patrimonio) giudicati, rispettivamente, con sentenze del 27

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

P.Q.M.

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