Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28996 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28996 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FARINELLA GIUSEPPE N. IL 24/12/1925
avverso l’ordinanza n. 1041/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con l’ordinanza indicata in rubrica il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha
rigettato le istanze di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena e di
ammissione alla misura alternativa della detenzione domiciliare, formulate ai
sensi degli artt. 147 primo comma n. 2 cod. pen. e 47-ter ord.pen. da Farinella
Giuseppe, detenuto in espiazione della condanna alla pena dell’ergastolo per
l’organizzazione e l’esecuzione delle stragi di via Pipitone Federico, di Capaci e di
via D’Amelio, ritenendo che – anche alla stregua dell’ultima relazione sanitaria in

data 10.06.2014 – le condizioni di salute del Farinella, nei confronti del quale era
tuttora formulabile un giudizio di pericolosità emergente dal decreto di proroga
del regime ex art. 41-bis ord.pen., non erano incompatibili con la detenzione in
carcere, posto che il condannato rispondeva alle terapie cui era sottoposto ed era
costantemente seguito, anche in relazione all’età avanzata, dai medici della
struttura penitenziaria, con possibilità di ricovero in strutture esterne; ha rilevato
altresì che il luogo dell’invocata detenzione domiciliare coincideva col contesto
territoriale di riferimento della famiglia mafiosa di appartenenza.

Ricorre per cassazione Farinella Giuseppe, a mezzo del difensore, lamentando
violazione di legge e vizio di motivazione con argomentazioni che si rivelano
manifestamente infondate, e che comportano perciò l’inammissibilità del ricorso,
in quanto si limitano a una generica contestazione del merito della decisione
impugnata, basata su elementi fattuali – come l’età avanzata (quasi 90 anni), il
numero, la tipologia e la natura ingravescente delle patologie da cui è affetto il
condannato, l’acuirsi della relativa incidenza afflittiva per effetto del regime di
detenzione differenziata ex art. 41-bis ord.pen. al quale il Farinella è sottoposto
da 23 anni, le risultanze degli accertamenti anche di natura peritale sulle sue
condizioni di salute – che sono stati esaminati e disattesi dall’ordinanza
impugnata, che ha operato anche un congruo giudizio comparativo tra la
persistente pericolosità del soggetto, indicato come esponente apicale di un clan
mafioso (la famiglia di S. Mauro Castelverde) tuttora operativo e capeggiato,
dopo l’arresto del ricorrente, prima dal figlio e poi dal genero dello stesso,
direttamente coinvolto nell’organizzazione e nell’esecuzione di alcune delle più
gravi stragi di matrice mafiosa degli ultimi decenni, e l’esigenza che la pena non
si risolva in un trattamento contrario al senso di umanità, escludendo che
l’attuale stato di salute del condannato superi la soglia di compatibilità coi valori
costituzionalmente tutelati dall’art. 27 terzo comma della Carta fondamentale.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento !
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delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 9/12/2015

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