Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28995 del 28/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28995 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BUTTIGLIONE BRUNO N. IL 17/02/1948
avverso la sentenza n. 481/2013 CORTE APPELLO di POTENZA, del
11/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 28/05/2015

Motivi della decisione
L’imputato Buttiglione Bruno ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Potenza,
che, in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Matera in data 15/01/2013, ne ha
ribadito la condanna ivi stabilita per il reato di evasione dagli arresti domiciliari (art. 385,
comma 3 cod. pen.), rideterminando tuttavia la pena nella misura finale di sei mesi di reclusione, in applicazione del regime più favorevole antecedente l’inasprimento sanzionatorio
determinato dalla I. n. 199 del 2010.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, avendo la Corte d’appello debitamente esposto e congruamente argomentato le ragioni del diniego del riconoscimento (pag.
3 sentenza).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggi 2015
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Il ricorrente deduce carenza della motivazione in ordine all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

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