Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28995 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28995 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
Citeipt-dre
avverso il decreto n. 4052/2014qTRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 11/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 11 giugno 2014 il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Torino ha dichiarato non luogo a provvedere sul reclamo
generico proposto da Attanasio Alessio, risultando analogo procedimento già
fissato per l’udienza del 10 luglio 2014.

2. Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

destinata alla trattazione di diverso procedimento e sostiene la legittima
impugnazione di ogni singolo provvedimento di proroga della censura
epistolare a norma dell’art. 18-ter, comma 6, Ord. Pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico, non specificando la
diversità dell’attuale reclamo, dichiarato improcedibile, rispetto ad altro già
fissato per la discussione nell’udienza del 10 luglio 2014.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

Attanasio personalmente, il quale osserva che l’udienza del 10 luglio 2014 è

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