Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28994 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 28994 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

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sul ricorso proposto da:
ATTANASIO ALESSIO N. IL 16/07/1970
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avverso ll’ordinanzain. 3854/2014JIRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con decreto del 13 giugno 2014 il Presidente del Tribunale di
sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile il reclamo in materia di
sorveglianza particolare proposto da Attanasio Alessio, ai sensi degli artt.
14-bis e 14-ter Ord. Pen., considerato che analogo reclamo era stato già

deciso dal medesimo Tribunale il 4 giugno 2014.

Attanasio personalmente, il quale deduce vizi di violazione di legge e di
motivazione, posto che il reclamo discusso il 4 giugno 2014 confutava il
merito della disposta proroga del regime di sorveglianza particolare, mentre
l’attuale procedimento ha per oggetto la revoca del medesimo regime non
essendo la decisione sul reclamo intervenuta entro il termine previsto dalla
legge (dieci giorni dalla ricezione del reclamo).
Con successiva memoria del 14 settembre 2015 Attanasio ha contestato
la proposta di inammissibilità dell’attuale ricorso, affermando che esso era
stato proposto per motivi consentiti nel giudizio di legittimità e
rivendicandone la fondatezza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il decreto impugnato deve essere annullato perché non emesso dal
Tribunale di sorveglianza, cui spetta la cognizione del reclamo avverso il
provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza particolare,
bensì dal Presidente del medesimo Tribunale.
Come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, i reclami previsti
dall’ordinamento penitenziario hanno natura di mezzi di impugnazione in
una procedura ormai giurisdizionalizzata (Sez. 1, n. 23934 del 17/05/2013,
Nardi, Rv. 256142; Sez. 1, n. 993 del 5/12/2011, dep. 13/01/2012, Parisi,
Rv. 251678), con la conseguenza che si impone il rispetto delle norme che
disciplinano il relativo procedimento, le quali, in materia di reclamo ai sensi
dell’art. 14-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, con successive modifiche,
investono appunto la competenza collegiale del Tribunale e non quella
monocratica del Presidente, in armonia con la disposizione generale in
materia di impugnazioni inammissibili di cui all’art. 591 cod. proc. pen.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione

2. Si impone, dunque, l’annullamento senza rinvio del provvedimento
impugnato con la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di
Torino per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di sorveglianza di Torino per l’ulteriore corso.

Così deciso il 9/12/2015.

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