Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28993 del 28/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28993 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CONTRAFFATTO CARMELO N. IL 03/01/1947
avverso la sentenza n. 290/2013 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 25/02/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 28/05/2015

Motivi della decisione
L’imputato Contraffatto Carmelo Walter ricorre contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello
di Caltanissetta che, a in parziale riforma di quella emessa dal Tribunale di Enna in data
20/12/2011, ne ha ribadito la responsabilità ivi stabilita per il reato di calunnia (art. 368 cod.
pen.) in danno di ignoti, dichiarando, tuttavia, interamente condonata la pena inflittagli in primo grado.

Il ricorso è inammissibile poiché perché ripetitivo di doglianze articolate nei motivi di appello e
dalla Corte territoriale debitamente vagliate e confutate (pagg. 3-5 sentenza) e come tale generico; come, infatti, precisato dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità, deve considerarsi inammissibile, perché aspecifico, il ricorso per cassazione fondato su motivi che si traducano nella reiterazione di quelli già dedotti in appello, esaminati e motivatamente respinti
dal giudice di secondo grado (v. ex pluribus Cass. Sez. 5, sent. 28011/13; Sez. 6 sent. n.
22445/09; Sez. 5, sent. n. 11933/05 Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 4, sent. 15497/02; Sez. 5,
sent. n. 2896/99).
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggi 2015
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Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che gli elementi
indiziari valorizzati al fine di ribadire l’affermazione di responsabilità non appaiono così chiari
ed inequivocabili come ritenuto dalla Corte d’appello, riproponendo in maniera puntuale tutte
le questioni di fatto già dedotte con i motivi d’appello.

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