Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28993 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28993 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZONETTI EMILIANO N. IL 20/08/1975
avverso l’ordinanza n. 1682/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 20/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 20 giugno 2014, il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di affidamento terapeutico
proposta da Zonetti Emiliano.

2. Avverso la predetta ordinanza Zonetti, con dichiarazione in data 18 luglio

assumendo di aver presentato la documentazione occorrente e riservando la
presentazione di ulteriori motivi al suo difensore che non li ha depositati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c),
dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi, tali non potendo
ritenersi le affermazioni del ricorrente circa la “documentazione da
tossicodipendente”, così testualmente indicata, che sarebbe stata presentata al
Tribunale dal proprio avvocato.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

2014 ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per cassazione

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