Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28992 del 09/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 28992 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MONTENEGRO DARIO N. IL 03/03/1966
avverso l’ordinanza n. 21/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE,
del 24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 09/12/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 24 giugno 2014 il Tribunale di sorveglianza di
Lecce ha respinto le domande di affidamento in prova in casi particolari e
detenzione domiciliare, avanzate da Montenegro Dario.
2. Avverso la predetta ordinanza Montenegro, con dichiarazione in data 16
cassazione, riservando la presentazione di motivi al suo difensore che non li ha
depositati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett. c),
dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di cinquecento euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 9/12/2015.
luglio 2014 ai sensi dell’art. 123 cod. proc. pen., ha proposto ricorso per