Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28991 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28991 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RAPPOSELLI ANTONIO FIORINDO N. IL 31/05/1955
avverso l’ordinanza n. 1973/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
L’AQUILA, del 28/01/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 28 gennaio 2014 il Tribunale di sorveglianza
dell’Aquila ha respinto la domanda di Rapposelli Antonio Fiorindo, nato il 31
maggio 1955, di ammissione alla detenzione domiciliare a norma dell’art. 47ter, comma 1, lett. c), Ord. Pen.
A ragione della decisione ha addotto che la relazione del responsabile

in cui era ristretto Rapposelli, pur dando atto del peggioramento delle sue
condizioni di salute nell’ultimo biennio trascorso in carcere, non attestava
tuttavia una situazione patologica particolarmente grave, tale da richiedere
costanti controlli con i presidi sanitari territoriali.

2.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione

Rapposelli tramite il difensore di fiducia, il quale denuncia la manifesta illogicità
e contraddittorietà tra premesse e conclusioni del ragionamento decisorio del
Tribunale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché
introduce censure non consentite nel giudizio di legittimità.
Il Tribunale non ha travisato il contenuto della relazione sanitaria del 20
gennaio 2014 sulla base della quale ha fondato la sua decisione.
Ha spiegato, infatti, che essa attesta un’angina instabile correlata ad
occlusione delle coronarie opportunamente trattata. Tale patologia, pur
esponendo il detenuto a rischio di morte improvvisa, non giustifica una prognosi
infausta a medio o breve termine e postula controlli compatibili con il regime
carcerario (verifica annuale con test ergometrico), determinando condizioni di
solo parziale invalidità in persona peraltro non ancora sessantenne all’epoca
della domanda.
Le critiche del ricorrente, quindi, non sottendono un vizio motivazionale del
provvedimento impugnato, bensì una diversa interpretazione della relazione
medica acquisita che è incompatibile col giudizio di legittimità.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
1

dell’unità operativa di medicina penitenziaria della casa circondariale di Teramo,

determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di cinquecento euro alla cassa delle ammende.

Così deciso il 9/12/2015.

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