Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28990 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28990 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
T
MARILLER MAXMILIEN N. IL 04/12/1976
C
avverso l’ordinanza n. 524/2013 TRIBUNALE di BOLOGNA, del
25/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna, giudice
dell’esecuzione, con ordinanza del 25 novembre 2013, ha respinto la domanda
proposta da Mariller Maximilien, diretta ad ottenere l’applicazione della
disciplina del reato continuato tra fatti separatamente giudicati.
A sostegno della decisione il Giudice ha osservato che i fatti oggetto delle

2009, commessi rispettivamente il 13 luglio 2000 e tra il giugno e il novembre
2000, erano stati già riuniti nella continuazione, come da sentenza più recente;
il fatto oggetto della sentenza del 22 gennaio 2008 del Tribunale di Bologna non
era stato definitivamente accertato, poiché Mariller aveva richiesto e ottenuto la
restituzione nel termine per impugnare la medesima sentenza; i fatti commessi
tra il 4 ottobre 2007 e il 30 maggio 2008, oggetto della sentenza emessa il 27
maggio 2009 dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bologna,
divenuta irrevocabile per ultima, il 5 febbraio 2013, erano stati già scrutinati dal
giudice della cognizione come non unificabili tra loro nella continuazione.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Mariller
tramite il difensore, il quale, con unico motivo, deduce la violazione dell’art. 671
cod. proc. pen. e il vizio della motivazione: nel caso di specie, sussisterebbero
tutti i parametri indicativi dell’unicità del disegno criminoso e illegittimamente e
illogicamente sarebbe stata esclusa l’applicazione della continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché generico nella misura in cui non si
confronta affatto con le motivazioni dell’ordinanza impugnata.
Il giudice dell’esecuzione ha ben spiegato la non ricorrenza delle condizioni
per il riconoscimento della continuazione nei termini già sopra riportati, senza
ignorare lo stato di tossicodipendenza allegato dall’interessato, peraltro solo a
partire dall’anno 2008, anno nel quale risultano commessi solo alcuni dei
plurimi reati giudicati con la sentenza del 27 maggio 2009, divenuta
irrevocabile per ultima, che ha espressamente escluso il vincolo della
continuazione tra i fatti esaminati.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
1

sentenze della Corte di appello di Bologna del 6 febbraio 2001 e dell’8 luglio

processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di
una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

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