Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2899 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2899 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) SPADA DOMENICO N. IL 22/05/1953
avverso la sentenza n. 6131/2011 GUP TRIBUNALE di PESCARA, del
28/02/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;

Data Udienza: 07/12/2012

Ritenuto:

-che il gip presso il Tribunale di Pescara, con sentenza del 28/2/2012, su richiesta delle parti, ha
applicato nei confronti di Domenica Spada, imputato del reato di cui all’art. 73, co. 1 bis, d.P.R.
309/90, perché deteneva a fine di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina, la pena di anni 4,
mesi 4 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, con interdizione dai pp.uti. peer anni 5;
-che la difesa del prevenuto ha proposto ricorso per cassazione eccependo la omessa motivazione in
ordine alla correttezza del negozio pattizio, sia in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, sia
in relazione alla congruità del trattamento sanzionatorio;
-che l’obbligo della motivazione, imposto al giudice dall’art. 111 Costituzione e dall’art. 125, co. 3,
cod. proc. pen., per tutte le sentenze, opera anche rispetto a quelle di applicazione della pena su
richiesta delle parti. Tuttavia in tal caso esso non può non essere conformato alla particolare natura
giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridurre il compito
del giudice ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle
linee argomentative della decisione è necessariamente correlato alla esistenza dell’atto negoziale
con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nella imputazione.
Ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod.
proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto qualora dagli atti o dalle
deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non
punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente
nella enunciazione, anche implicita, che è stata compiuta la verifica richiesta dalle leggi e che non
ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento a norma del citato art. 129 cod. proc.
pen. ( ex multis Cass. 22/3/1999, n.752 ), come nella specie.
-che in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, come del pari al trattamento sanzionatario,
ut supra rilevato, il Tribunale ha dato contezza di avere vagliato correttamente la condotta posta in
essere dall’imputato e la pena concordata, che è da considerare rientrante nel perimetro della
legalità in corrispondenza al reato contestato;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al
versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 1.500,00.

Così deliberato in camera di consiglio il 7/12/2012.

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