Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28989 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28989 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
EL OIRRAK ABDELILAH N. IL 19/10/1982
avverso l’ordinanza n. 194/2014 TRIB. LIBERTAidi TRENTO, del
23/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Trento, in funzione di giudice dell’esecuzione, con
ordinanza del 23 aprile 2014, ha respinto la domanda di El Oirrak Abdelilah
diretta ad ottenere la rídeterminazione della pena a lui applicata con
sentenza irrevocabile, a norma dell’art. 444 cod. proc. pen., nella misura
finale di anni due, mesi otto e giorni venti di reclusione oltre alla multa, in
relazione a quattro acquisti e cessioni di hashish, di cui l’ultima violazione

L’istanza muoveva dalla declaratoria di illegittimità costituzionale
dell’art. 4-bis d.l. n. 272 del 205, convertito in legge n. 49 del 2006, che
aveva equiparato le droghe cosiddette leggere a quelle pesanti, giusta
sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, determinante la
reviviscenza della disciplina previgente con la distinzione tra reati relativi a
droghe leggere e reati attinenti a droghe pesanti, e conseguente pena meno
severa per i primi (da due a sei anni di reclusione e da euro 5.164 ad euro
77.468, ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, nel testo precedente
le modifiche apportate nel 2005).
Il Giudice, pur riconosciuta la rideterminabilità della pena in sede
esecutiva come da disciplina normativa (art. 30 legge n. 87 del 1953) e da
richiamata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 18821 del 2014),
tenendo conto della ripristinata cornice edittale più favorevole al reo, ha
considerato, nel caso concreto, in assenza di rinnovato accordo delle parti
sulla pena, gli elementi già valorizzati nella sentenza di condanna, ossia il
rilevante (ancorché non ingente) quantitativo di sostanza stupefacente
(hashish) sequestrata in occasione di uno dei quattro trasporti illeciti e il
numero delle violazioni commesse, insieme alle riconosciute attenuanti
generiche in funzione del mitigamento del trattamento sanzionatorio; e, alla
luce dei predetti elementi in relazione all’art. 133 cod. pen., ha ritenuto
adeguata la pena già inflitta per il delitto di traffico continuato di sostanze
stupefacenti, in consistenti quantità, anche nell’ambito della ripristinata più
mite cornice edittale.

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il
condannato personalmente, il quale si limita a richiedere l’annullamento del
provvedimento e la ridefinizione della pena applicata.

1

concernente dieci chili di sostanza stupefacente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.

Il ricorso è inammissibile perché assolutamente generico,

esaurendosi, come sopra, nella richiesta di annullare l’ordinanza del
Tribunale e di ridefinire la pena, mostrando di ignorare che il Giudice
dell’esecuzione non si è sottratto alla rideterminazione della pena alla luce
della nuova cornice edittale, concludendo, sulla base dell’analisi dei
parametri di cui all’art. 133 cod. pen., per la congruità della pena già

sanzionatorio.

2. Alla dichiarata inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di mille euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso il 9/12/2015.

applicata siccome coerente anche col ripristinato più mite trattamento

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