Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28988 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28988 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASCOLO CIRO N. IL 16/06/1965
C-1 reu
avverso l’ordinanza n. 18/2014 fIRIBUNALE di CASSINO, del
24/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Con l’ordinanza indicata in rubrica il GIP del Tribunale di Cassino ha rigettato
l’istanza con cui Mascolo Ciro aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la
determinazione della parte di pena, inflitta con la sentenza in data 3.12.2010
della Corte d’appello di Roma, imputabile all’aumento applicato per l’aggravante
(ostativa dei benefici penitenziari) di cui all’art. 80 DPR n. 309 del 1990,
ritenendo che quanto richiesto esulasse dai poteri del giudice dell’esecuzione e

riconosciute attenuanti generiche dal giudice della cognizione.

Il ricorso per cassazione proposto da Mascolo Ciro, a mezzo del difensore,
deducendo violazione di legge e vizio della motivazione, deve essere dichiarato
inammissibile, perché basato su motivi generici e manifestamente infondati, che
si limitano a riproporre le medesime argomentazioni dell’istanza originaria senza
confrontarsi con la puntuale risposta fornita dal giudice dell’esecuzione, che – tra
l’altro – ha fatto corretta applicazione alla fattispecie del principio di diritto,
affermato da questa Corte, secondo cui la natura ostativa ex art. 4-bis ord.pen.
del delitto di cui all’art. 73 DPR n. 309 del 1990, nell’ipotesi aggravata ai sensi
dell’art. 80 comma 2, opera a prescindere dal giudizio di equivalenza o
subvalenza dell’aggravante rispetto alle riconosciute circostanze attenuanti, che
riguarda il solo trattamento sanzionatorio (Sez. 1 n. 27557 del 27/05/2010, Rv.
247723).

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria equamente determinata nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

rilevando che l’aggravante era stata comunque ritenuta equivalente alle

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