Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28986 del 09/12/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 28986 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

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sul ricorso proposto da:
FOUHAMI ABDELALI N. IL 26/07/1982
avverso il decreto n. 2346/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso de plano il 13.06.2014 il presidente del Tribunale di
sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile, ex artt. 666 comma 2 in
relazione all’art. 678 cod.proc.pen., l’istanza con cui Fouhami Abdelali aveva
chiesto di essere ammesso a espiare nelle forme di una misura alternativa alla
detenzione in carcere (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione
domiciliare o semilibertà) la pena inflitta con sentenza in data 17.09.2009, sul
presupposto che il condannato “non ha indicato il domicilio di fatto”.

Abdelali, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge in quanto nessuna
norma prevede l’obbligo del condannato di indicare il domicilio nel quale essere
ammesso all’esecuzione della misura alternativa richiesta, la cui omessa
indicazione non poteva costituire perciò condizione ostativa della celebrazione
dell’udienza camerale, comparendo alla quale il condannato era legittimato a
integrare la documentazione e le allegazioni necessarie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le assorbenti ragioni che seguono, che impongono
l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, la cui pronuncia non è
preclusa dall’assegnazione del ricorso alla settima sezione di questa Corte,
prevista dall’art. 610 del codice di rito, essendo state le parti (compreso il
procuratore generale) poste in grado di interloquire sulla sussistenza o meno
della causa di inammissibilità enunciata nell’avviso contenente la comunicazione
della data dell’udienza in camera di consiglio e del deposito degli atti.
2. La richiesta del condannato di essere ammesso a scontare la pena mediante
una delle misure alternative previste dagli artt. 47 e seguenti ord.pen. è stata
dichiarata inammissibile dal presidente del tribunale di sorveglianza con la
procedura semplificata prevista dall’art. 666 comma 2 cod.proc.pen., norma applicabile al procedimento di sorveglianza in virtù del richiamo operato dall’art.
678 comma 1 del codice di rito – che consente di evitare la fissazione
dell’udienza camerale e il conseguente contraddittorio delle parti nelle (sole)
ipotesi, espressamente indicate, di manifesta infondatezza della richiesta per
difetto delle condizioni di legge ovvero perché la stessa costituisce mera
ríproposizione di un’istanza già rigettata, basata sui medesimi elementi.
Poiché il ricorso alla procedura de plano determina l’assenza di contraddittorio
dinanzi al giudice di merito, la norma che la prevede deve ritenersi di stretta
interpretazione e la sua applicazione deve essere circoscritta ai soli casi in cui la
presa d’atto della mancanza delle condizioni di legge (che nel caso di specie
costituisce, all’evidenza, l’ipotesi evocata nel provvedimento a supporto della
pronuncia di inammissibilità) non richieda né accertamenti di tipo conoscitivo -G it»
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2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Fouhami

posto che l’attivazione di un qualsivoglia potere istruttorio, anche d’ufficio, deve
trovare la sua necessaria esplicazione nella procedura partecipata disciplinata
dall’art. 666 comma 5 cod.proc.pen. – né valutazioni discrezionali, in fatto o in
diritto (Sez. 1 n. 35045 del 18/04/2013, Rv. 257017, che ribadisce
l’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di procedimento di
sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza per difetto
delle condizioni di legge può legittimamente essere emesso de plano, ai sensi
dell’art. 666 comma 2 del codice di rito, soltanto quando l’istanza difetti di

giudizio di merito o apprezzamento discrezionale).
La rigorosa delimitazione delle ipotesi in cui è possibile dichiarare inammissibile
de plano l’istanza è dunque imposta dall’esigenza di tutelare il principio
fondamentale, di rango costituzionale, del contraddittorio processuale, in quanto
l’anticipazione di una decisione avente in realtà un contenuto di merito alla fase
del vaglio preliminare di ammissibilità si risolve nel privare l’interessato della
garanzia del contraddittorio in un procedimento, come quello in esame, avente
per oggetto la sussistenza dei presupposti per l’ammissione a una misura
alternativa alla detenzione in carcere, incidente direttamente sulla libertà
personale del soggetto.
3. Nel caso di specie, dalla succinta motivazione del decreto impugnato si ricava
che l’istanza è stata dichiarata inammissibile non già per il difetto della
condizione di legge prevista dall’art. 677 comma 2-bis cod.proc.pen. che impone
al condannato (che non sia già detenuto) di dichiarare o eleggere il domicilio con
la domanda con cui formula la richiesta di misura alternativa (condizione che il
ricorrente risulta aver adempiuto, emergendo dallo stesso testo del
provvedimento gravato che il Fouhami è elettivamente domiciliato presso il
difensore), ma a causa dell’omessa indicazione del “domicilio di fatto”, presso cui
essere ammesso a fruire della misura richiesta, ciò che può integrare una
condizione ostativa di fatto, e non certo di diritto, all’accoglimento dell’istanza,
implicante un giudizio di merito connotato da margini di discrezionalità che non è
consentito anticipare alla fase preliminare del vaglio di ammissibilità dell’istanza
stessa, ma che è rimesso a una valutazione da compiersi all’esito dell’udienza
camerale celebrata nel contraddittorio delle parti, non potendosi escludere a
priori che l’interessato, comparendo in udienza, indichi in tale sede un idoneo
domicilio (di fatto) presso il quale eseguire la misura richiesta (Sez. 1 n. 20479
del 12/02/2013, Rv. 256079).
Il decreto impugnato ha dunque natura sostanziale di provvedimento di rigetto,
che non poteva essere emesso nelle forme semplificate dell’art. 666 comma 2
cod.proc.pen., e deve pertanto essere annullato senza rinvio, con trasmissione
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requisiti posti direttamente dalla legge e la relativa statuizione non implichi alcun

degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna perché provveda sull’istanza del
ricorrente in conformità ai principi e alle regole procedurali sopra indicate.
P.Q. M.
Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Così deciso il 9/12/2015

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