Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28985 del 28/05/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28985 Anno 2015
Presidente: PAOLONI GIACOMO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAMMANA AGOSTINO N. IL 14/08/1947
PASSALACQUA ANNA MARIA N. IL 02/02/1950
avverso la sentenza n. 65/2013 CORTE APPELLO di MESSINA, del
10/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 28/05/2015

Motivi della decisione
Gli imputati Mammana Agostino e Passalacqua Anna Maria ricorrono contro l’indicata sentenza
della Corte d’Appello di Messina che, a conferma di quella emessa dal Tribunale di Patti, Sezione Distaccata di Sant’Agata di Militello in data 19/01/2012, ne ha ribadito la condanna ivi
stabilita alla pena C 700,00 di multa ciascuno a titolo di concorso nella mancata esecuzione
dolosa e continuata di un provvedimento del giudice (artt. 110, 81, 388 cod. pen.), oltre alle
statuizioni in favore della parte civile costituita Gumina Giuseppe.

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, atteso che, sommando ai termini
di prescrizione del reato contestato i periodi di sospensione dovuti a differimento del dibattimento (diciotto mesi dal 21 ottobre 2008, cinquanta giorni dal 10 dicembre 2011, sette mesi
e quindici giorni dal 15 luglio 2013 al 10 marzo 2014), si giunge ad individuare la data di prescrizione massima nel giorno 16 ottobre 2014, comunque successivo alla pronunzia della decisione impugnata, irrilevante essendo la diversa indicazione (2 novembre 2014) fornita in sentenza.
Alla dichiarazione d’inammissibilità delle impugnazioni segue, come per legge, la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento ciascuno di una somma in
favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 1.000,00 (mille).

P. Q. M.
dichiara inammissibilé i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e
della somma di C 1.000,00 (mille) ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 magg’ 2015

I ricorrenti deducono violazione di legge riguardo agli artt. 157 e 161 cod. pen., allegando l’intervenuta prescrizione del reato in data 17 febbraio 2014, antecedente l’emissione della sentenza impugnata (10 marzo 2014).

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