Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28984 del 09/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 28984 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

SCnIT€0.12,A
pRDINANZAI

sul ricorso proposto da:
MUNJIU ION N. IL 05/10/1983
avverso il decreto n. 1965/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 13/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto emesso de plano il 13.06.2014 il presidente del Tribunale di
sorveglianza di Bologna ha dichiarato inammissibile, ex artt. 666 comma 2 in
relazione all’art. 678 cod.proc.pen., l’istanza con cui Munjiu Ion aveva chiesto
l’affidamento in prova al servizio sociale in relazione alla pena espianda inflitta
con sentenza in data 18.02.2013 del Tribunale di Rimini, sul presupposto che il
condannato “non ha indicato il domicilio di fatto”.
2. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione Munjiu Ion,
personalmente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, rilevando

di aver eletto domicilio presso il difensore in conformità al disposto dell’art. 677
comma 2-bis cod.proc.pen., ma di non essere tenuto a indicare, a pena di
inammissibilità dell’istanza ex art. 47 ord.pen., anche un domicilio di fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato per le assorbenti ragioni che seguono, che impongono
l’annullamento senza rinvio del decreto impugnato, la cui pronuncia non è
preclusa dall’assegnazione del ricorso alla settima sezione di questa Corte,
prevista dall’art. 610 del codice di rito, essendo state le parti (compreso il
procuratore generale) poste in grado di interloquire sulla sussistenza o meno
della causa di inammissibilità enunciata nell’avviso contenente la comunicazione
della data dell’udienza in camera di consiglio e del deposito degli atti.
2. La richiesta del condannato di essere ammesso a scontare la pena nelle forme
della misura alternativa prevista dall’art. 47 ord.pen. è stata dichiarata
inammissibile dal presidente del tribunale di sorveglianza con la procedura
semplificata prevista dall’art. 666 comma 2 cod.proc.pen., norma – applicabile al
procedimento di sorveglianza in virtù del richiamo operato dall’art. 678 comma 1
del codice di rito – che consente di evitare la fissazione dell’udienza camerale e il
conseguente contraddittorio delle parti nelle (sole) ipotesi, espressamente
indicate, di manifesta infondatezza della richiesta per difetto delle condizioni dì
legge ovvero perché la stessa costituisce mera riproposizione di un’istanza già
rigettata, basata sui medesimi elementi.
Poiché il ricorso alla procedura de plano determina l’assenza di contraddittorio
dinanzi al giudice di merito, la norma che la prevede deve ritenersi di stretta
interpretazione e la sua applicazione deve essere circoscritta ai soli casi in cui la
presa d’atto della mancanza delle condizioni di legge (che nel caso di specie
costituisce, all’evidenza, l’ipotesi evocata nel provvedimento a supporto della
pronuncia di inammissibilità) non richieda né accertamenti di tipo conoscitivo posto che l’attivazione di un qualsivoglia potere istruttorio, anche d’ufficio, deve
trovare la sua necessaria esplicazione nella procedura partecipata disciplinata
dall’art. 666 comma 5 cod.proc.pen. – né valutazioni discrezionali, in fatto o in

1

(11/4/3

diritto (Sez. 1 n. 35045 del 18/04/2013, Rv. 257017, che ribadisce
l’orientamento di questa Corte, secondo cui, in tema di procedimento di
sorveglianza, il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza per difetto
delle condizioni di legge può legittimamente essere emesso de plano, ai sensi
dell’art. 666 comma 2 del codice di rito, soltanto quando l’istanza difetti di
requisiti posti direttamente dalla legge e la relativa statuizione non implichi alcun
giudizio di merito o apprezzamento discrezionale).
La rigorosa delimitazione delle ipotesi in cui è possibile dichiarare inammissibile

fondamentale, di rango costituzionale, del contraddittorio processuale, in quanto
l’anticipazione di una decisione avente in realtà un contenuto di merito alla fase
del vaglio preliminare di ammissibilità si risolve nel privare l’interessato della
garanzia del contraddittorio in un procedimento, come quello in esame, avente
per oggetto la sussistenza dei presupposti per l’ammissione a una misura
alternativa alla detenzione in carcere, incidente direttamente sulla libertà
personale del soggetto.
3. Nel caso di specie, dalla succinta motivazione del decreto impugnato si ricava
che l’istanza è stata dichiarata inammissibile non già per il difetto della
condizione di legge prevista dall’art. 677 comma 2-bis cod.proc.pen. che impone
al condannato (che non sia già detenuto) di dichiarare o eleggere il domicilio con
la domanda con cui formula la richiesta di misura alternativa (condizione che il
ricorrente allega di aver adempiuto mediante l’elezione di domicilio presso il
difensore), ma a causa dell’omessa indicazione del “domicilio di fatto”, presso cui
essere ammesso a fruire dell’affidamento in prova, ciò che può integrare una
condizione ostativa di fatto, e non certo di diritto, all’accoglimento dell’istanza,
implicante un giudizio di merito connotato da margini di discrezionalità che non è
consentito anticipare alla fase preliminare del vaglio di ammissibilità dell’istanza
stessa, ma che è rimesso a una valutazione da compiersi all’esito dell’udienza
camerale celebrata nel contraddittorio delle parti, non potendosi escludere a
priori che l’interessato, comparendo in udienza, indichi in tale sede un idoneo
domicilio (di fatto) presso il quale eseguire la misura richiesta (Sez. 1 n. 20479
del 12/02/2013, Rv. 256079).
Il decreto impugnato ha dunque natura sostanziale di provvedimento di rigetto,
che non poteva essere emesso nelle forme semplificate dell’art. 666 comma 2
cod.proc.pen., e deve pertanto essere annullato senza rinvio, con trasmissione
degli atti al Tribunale di sorveglianza di Bologna perché provveda sull’istanza del
ricorrente in conformità ai principi e alle regole procedurali sopra indicate.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone la trasmissione degli atti al

2

de plano l’istanza è dunque imposta dall’esigenza di tutelare il principio

Tribunale di sorveglianza di Bologna.

Così deciso il 9/12/2015

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA