Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28983 del 09/12/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 28983 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOSTI PATRIZIO N. IL 05/09/1958
avverso l’ordinanza n. 2306/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 25/03/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Bosti Patrizio, a mezzo del difensore, ricorre per cassazione avverso l’ordinanza
indicata in rubrica, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha
rigettato il reclamo proposto avverso il diniego della liberazione anticipata
limitatamente al periodo di presofferto antecedente il mese di novembre 2005,
valorizzando in negativo la commissione da parte del Bosti, dopo la rimessione in
libertà, di due violazioni della misura di prevenzione ex art. 9 legge n. 1423 del
1956, per le quali aveva riportato condanna alla pena di anni

1 mesi 2 di

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perché deduce un vizio di
motivazione manifestamente infondato, avendo l’ordinanza impugnata fatto
corretta applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui la regola della valutazione frazionata per semestri del
comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio della
liberazione anticipata non esclude che un fatto negativo possa riverberarsi anche
sulla valutazione dei semestri anteriori, allorchè si tratti di una condotta
particolarmente grave e sintomatica, tale da lasciar dedurre la mancata
partecipazione del condannato all’opera di rieducazione anche nel periodo
antecedente a quello cui la condotta si riferisce (ex plurimis, Sez. 1 n. 3092 del
7.11.2014, Rv. 263428; Sez. 1 n. 11597 del 28/02/2013, Rv. 255406; Sez. 1 n.
30299 del 30/03/2011, Rv. 250906); nel caso di specie, il Tribunale ha
coerentemente valorizzato, con motivazione incensurabile, la reiterazione delle
violazioni, costituenti reato, realizzate dal ricorrente subito dopo la rimessione in
libertà, in data immediatamente contigua e successiva al periodo di presofferto
oggetto di valutazione; né sussiste la contraddittorietà, evocata dal ricorrente,
col riconoscimento del beneficio ex art. 54 ord.pen. per i semestri, successivi di
oltre cinque anni, che vanno dal 19.09.2010 al 19.03.2012, nonostante i rapporti
disciplinari relativi alla condotta carceraria tenuta dal Bosti nel periodo, stante la
evidente diversa gravità di un mero illecito disciplinare dai fatti costituenti reato.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

reclusione, ritenute significative di non partecipazione all’opera di rieducazione.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA