Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28982 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28982 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CIARROCCHI EMANUELE N. IL 17/06/1978
avverso l’ordinanza n. 154/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
ANCONA, del 02/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

Il Tribunale di Sorveglianza di Ancona ha rigettato, con l’ordinanza indicata in
rubrica, il reclamo proposto da Ciarrocchi Emanuele, detenuto in espiazione
pena, avverso il diniego del permesso di necessità richiesto dal condannato ex
art. 30 ord.pen. al fine di coltivare rapporti affettivi col padre, sul presupposto
dell’assenza della situazione di pericolo di vita, e comunque di eccezionalità, alla
quale la legge subordina la concessione del beneficio, in quanto, da un lato, la

stesso di dedicarsi alle normali occupazioni e di fare visita al figlio detenuto, e,
dall’altro, la periodicità dei richiesti contatti col padre appare incompatibile con la
finalità specifica dell’istituto, che è quella di fronteggiare situazioni di emergenza
e non di agevolare i rapporti familiari.

Il ricorso per cassazione proposto da Ciarrocchi Emanuele, personalmente,
avverso la suddetta ordinanza, deve essere dichiarato inammissibile, perché non
deduce alcun vizio dì legittimità del provvedimento impugnato, ma si esaurisce in
una contestazione del merito della decisione gravata, di cui sollecita una
rivalutazione basata esclusivamente su argomentazioni di fatto riguardanti le
condizioni attuali di salute del padre (che sono state ulteriormente ribadite nella
memoria presentata il 9.11.2015), indicate come ostative dell’opportunità del
genitore di recarsi in carcere a incontrare il figlio, che omettono completamente
di confrontarsi con le ragioni argomentative – in punto di diritto – dell’ordinanza
impugnata, così da risultare altresì generiche e prive del necessario requisito di
correlazione con l’ordinanza stessa.

All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della sanzione
pecuniaria che si ritiene equo determinare nella somma di 1.000 euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 9/12/2015

malattia cronica del congiunto risulta stabilizzata e tale da non impedire allo

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