Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28980 del 09/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 28980 Anno 2016
Presidente: CAVALLO ALDO
Relatore: SANDRINI ENRICO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELLOBONO FABRIZIO N. IL 19/08/1971
avverso l’ordinanza n. 7690/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE
SANDRINI;

Data Udienza: 09/12/2015

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Il ricorso per cassazione proposto da Bellobono Fabrizio, a mezzo del difensore,
avverso il provvedimento in data 22.04.2014 indicato in rubrica, che ha rigettato
la domanda di riabilitazione del ricorrente, deve essere qualificato come
opposizione, con trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Roma
perché proceda al relativo giudizio.
Il comma 1-bis dell’art. 678 cod.proc.pen., introdotto dal D.L. n. 146 del 2013,
convertito nella legge n. 10 del 2014, ha previsto che nella materia relativa alle

667 comma 4 del codice di rito, che contemplano l’adozione di un’ordinanza de
plano avverso la quale l’interessato è legittimato a proporre opposizione davanti
allo stesso giudice nelle forme contenziose dell’art. 666 cod.proc.pen.; tale
procedura deve trovare applicazione nel caso di specie, essendo stato emesso il
provvedimento impugnato nel vigore della novella.
Poiché lo strumento dell’opposizione riveste carattere esclusivo e deve essere
inderogabilmente esperito non solo quando il giudice abbia proceduto de plano e
senza formalità, ma anche nell’ipotesi in cui abbia (erroneamente) proceduto come nella fattispecie – nel contraddittorio delle parti, posto che altrimenti
l’interessato sarebbe privato della fase del riesame del provvedimento da parte
del giudice di merito, il quale è titolare di una cognizione piena delle doglianze
proposte (Sez. 1 n. 23606 del 5/06/2008, Rv. 239730; Sez. 6 n. 35408 del
22/09/2010, Rv. 248633; Sez. 1 n. 33007 del 9/07/2013, Rv. 257006),
l’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Roma non poteva essere
impugnata mediante ricorso diretto per cassazione, che sarà invece proponibile
solo avverso l’ordinanza resa all’esito del procedimento di opposizione.
L’impugnazione di cui questa Corte è stata erroneamente investita deve
pertanto, in forza del principio di conservazione di cui all’art. 568 comma 5 del
codice di rito, essere riqualificata come opposizione ex art. 667 comma 4
cod.proc.pen. (Sez. 6 n. 35408 del 22/09/2010, Rv. 248634).
P.Q. M.
Qualificato il ricorso come opposizione dispone la trasmissione degli atti al
Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso il 9/12/2015

richieste di riabilitazione il tribunale di sorveglianza proceda nelle forme dell’art.

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