Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2898 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2898 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: ANDREAZZA GASTONE

SENTENZA

sul ricorso proposto da Boughanmi Sofien n. in Tunisia il 11/12/1984;

avverso la ordinanza del Tribunale di Bologna in data 28/08/2013;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale F. Salzano, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bologna, in sede di giudizio appello cautelare, ha confermato,
nei confronti di Boughanmi Sofien, l’ordinanza con cui il G.i.p. presso il Tribunale
di Bologna ha rigettato l’istanza di sostituzione della misura della custodia
cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui
alli 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ha proposto ricorso l’imputato a mezzo del difensore lamentando la violazione
degli artt. 274 e 275, commi 1, 2 e 3 c.p.p. posto che il giudizio di idoneità e

Data Udienza: 19/12/2013

quello riguardante la scelta della misura da applicare non possono derivare
esclusivamente dalla valutazione di gravità del reato commesso né dal titolo di
esso; inoltre avrebbe dovuto essere valutata anche solo la documentata
possibilità di applicazione della misura degli arresti domiciliari in luogo diverso da
quello di commissione del fatto; né sono state valutate la condizione di
incensuratezza, la confessione e le condizioni personali dell’indagato, in definitiva

estrema indicati dall’articolo 275, comma 3, c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso va rigettato.
Il rigetto dell’istanza di sostituzione della misura cautelare con altra meno
afflittiva, implica per il giudice l’obbligo di motivare accertando in concreto se
ricorrano le specifiche situazioni che, in relazione alla gravità del fatto nonché
alla natura ed al grado delle esigenze cautelari, rendono inevitabile la necessità
di adottare e mantenere la misura cautelare più grave, dando conto, con criteri
logici e di plausibile persuasività, delle ragioni giustificative di un provvedimento
che, in nome di esigenze cautelari non altrimenti realizzabili, sacrifica la libertà
personale dell’indagato nella misura massima possibile (cfr. Sez.4, n. 37363 del
03/10/2006, Del Ponte, Rv.235040).
Nella specie il Tribunale, ha ritenuto, con motivazione adeguata e logica
rapportata, come è necessario, al fatto in concreto addebitato, che la obiettiva
gravità della condotta, individuata nel commercio di sostanze stupefacenti
esercitato a livello professionale, e rimarcata dall’elevato quantitativo di eroina
detenuta (gr. 523,34) e dal possesso di oggetti utilizzati per il confezionamento
di dosi da vendere al dettaglio, sia tale da rendere recessivi gli elementi del
permesso di soggiorno e della incensuratezza e da rendere adeguata a tutelare
le esigenze la sola più grave misura detentiva, non potendo misure più lievi
evitare la possibilità di una reiterazione del fatto legata alla possibilità di una
ripresa dei contatti con i fornitori dello stupefacente.

4. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

2

non avendo trovato concreta applicazione i principi di eccezionalità e residualità

La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al
Direttore dell’Istituto Penitenziario competente, a norma dell’art.94, comma 1
ter, disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2013
Il Presidente

Il Consiyli re e t.

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