Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28978 del 08/04/2016
Penale Sent. Sez. 3 Num. 28978 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO
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sul ricorso proposto da:
MIRAGLIUOLO CONCETTA nato il 08/04/1957 a FORIO
avverso l’ordinanza del 20/07/2015 del TRIB.SEZ.DIST. di ISCHIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
lette/se,tite le conclusioni del PG eiatt, /44)…<2.e.t...&Z"; ,tot k41,1 **,.*.".1.4.; „t 13: Uditi difensor Avv.; i Data Udienza: 08/04/2016 RITENUTO IN FATTO 1. Concetta Miragliuolo ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza
indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, ha rigettato l'istanza della ricorrente di revoca dell'ingiunzione a demolire,
sul rilievo che non trattandosi di sanzione penale non fosse ipotizzabile, dato il
tempo trascorso, una estinzione dell'ordine di demolizione per prescrizione ai 2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, la ricorrente, tramite il difensore, articola un unico motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi
dell'articolo 173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei
limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso la ricorrente lamenta l'inosservanza e l'erronea applicazione della
legge penale con riferimento all'articolo 173 del codice penale (articolo 606,
comma 1, lettera b), del codice di procedura penale) sul rilievo che il giudice
dell'esecuzione avrebbe dovuto dichiarare la prescrizione della sanzione
accessoria della demolizione, tanto sul presupposto che, secondo
l'interpretazione che la Corte di Strasburgo ha fornito alla nozione di pena, anche
la sanzione della demolizione, al di là della natura che l'ordinamento interno gli
conferisce, avrebbe la natura sostanziale di sanzione penale, posto che per i
Giudici di Strasburgo la formale qualificazione giuridica di un illecito e della
relativa sanzione non avrebbe altro che un valore meramente indicativo il
relativo mentre, laddove ricorresse un particolare requisito, la misura
sanzionatorie dovrebbe ritenersi a tutti gli effetti una sanzione penale e tale
requisito sarebbe la pertinenzialità della misura rispetto al fatto reato accertato
oppure, in alternativa, la gravità indubbia della stessa, od ancora l'evidente
finalità repressiva della sanzione.
Attribuita quindi alla sanzione demolizione la natura sostanzialmente di
carattere penale, la stessa deve rientrare inevitabilmente tra le misure
sanzionatorie soggette all'estinzione per decorso del tempo secondo le
disposizioni di cui agli articoli 172 e 173 del codice penale.
Il giudice dell'esecuzione avrebbe pertanto errato nel non dichiarare estinto
la sanzione della demolizione per prescrizione. sensi degli articoli 172 e 173 del codice penale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni. 2. La Corte di cassazione ha già affrontato funditus la questione sollevata
dalla ricorrente pervenendo alla conclusione che, in materia di reati concernenti
violazioni edilizie, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo non è sottoposto
alla disciplina della prescrizione stabilita dall'art. 173 cod. pen. per le sanzioni di finalità punitive e con effetti che ricadono sul soggetto che è in rapporto col
bene, indipendentemente dal fatto che questi sia l'autore dell'abuso, con la
conseguenza che tali caratteristiche dell'ordine di demolizione escludono la sua
riconducibilità anche alla nozione convenzionale di "pena" elaborata dalla
giurisprudenza della Corte EDU(Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv.
265540). 3. Nel pervenire a tale approdo, la Corte ha considerato nel suo complesso
l'articolata procedura relativa alla demolizione degli immobili abusivi delineata
dalla vigente disciplina urbanistica, evidenziando, con la motivazione che viene di
seguito testualmente riportata, che l'art. 27 del d.P.R. 380 del 2001 attribuisce
al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale il potere dovere di
vigilare, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti
dell'ente, sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale, al fine di
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
H medesimo articolo, al comma 2, stabilisce che il dirigente o il responsabile
dell'ufficio tecnico comunale - quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere
eseguite senza titolo su aree assoggettate a vincolo di inedificabilità, o destinate
ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica
nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni
degli strumenti urbanistici - provvede alla demolizione e al ripristino dello stato
dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30
dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno
1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490 (ora d.lgs. n. 42 del 2004), il dirigente provvede alla demolizione ed al
ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni
competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione,
anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili
dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o
dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del
2 penali, avendo natura di sanzione amministrativa a carattere ripristinatorio, priva decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d.lgs. n. 42
del 2004) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente
realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in
applicazione delle disposizioni del Titolo Il del decreto legislativo 29 ottobre 1999,
n. 490 (ora Parte Terza del d.lgs. n. 42 del 2004), il Soprintendente, su richiesta
della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero
decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla
demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 Si tratta, in tali casi, della c.d. demolizione d'ufficio, la quale non è
preceduta da alcuna attività procedimentale finalizzata all'individuazione di
soggetti responsabili o alla irrogazione di sanzioni, in quanto la norma
attribuisce, al responsabile dell'ufficio tecnico ed agli altri soggetti indicati, la
possibilità di diretta azione per la demolizione del manufatto abusivo durante
tutto il corso della sua esecuzione ed in tutti i casi di contrasto con la disciplina
urbanistica e gli strumenti urbanistici, da eseguirsi con le modalità indicate
dall'art. 41 d.P.R. 380 del 2001.
Al di fuori delle ipotesi sopra ricordate, l'art. 27, comma 3 d.P.R. 380\01
stabilisce che, «qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o
su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di
cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata
sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti
definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro
quarantacinque giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro i successivi
quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile dell'ufficio, su ordinanza
del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere».
Il successivo comma 4 dispone, inoltre, che «gli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il
permesso di costruire, ovvero non sia apposto il prescritto cartello, ovvero in
tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata
comunicazione all'autorità giudiziaria, al competente organo regionale e al
dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la
regolarità delle opere e dispone gli atti conseguenti».
Per le opere eseguite da amministrazioni statali provvede l'art. 28 d.P.R.
380 del 2001, imponendo al responsabile del competente ufficio comunale,
qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 27, di informare immediatamente la
regione e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al quale compete,
d'intesa con il presidente della giunta regionale, la adozione dei provvedimenti
previsti dal richiamato articolo 27. 3 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 4. Le disposizioni in precedenza ricordate prevedono, dunque, un immediato
intervento demolitorio, effettuato d'ufficio sul solo presupposto della presenza sul
territorio di un immobile abusivo, perché eseguito in assenza di titolo abilitativo
o in difformità dalle norme urbanistiche o dalle prescrizioni degli strumenti
urbanistici, che prescinde da qualsivoglia accertamento di responsabilità,
riguarda esclusivamente l'immobile ed ha, quale unico scopo, la sua eliminazione
ed il ripristino dell'originario stato del territorio.
A ciò si aggiunge, per gli interventi diversi da quelli soggetti a demolizione la particolare procedura di segnalazione dell'abuso da parte della polizia
giudiziaria di cui all'art. 27, comma 4, che vede distinti gli obblighi di
segnalazione all'autorità giudiziaria ed a quella amministrativa per l'adozione dei
provvedimenti di competenza di quest'ultima.
Il successivo art. 31 d.P.R. 380 del 2001 disciplina, inoltre, l'ingiunzione alla
demolizione delle opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con variazioni essenziali, disposizioni applicabili, secondo quanto
disposto dal comma 9-bis del medesimo articolo, anche agli interventi eseguiti in
base a d.i.a. sostitutiva del permesso di costruire ai sensi dell'art. 22, comma 3
d.P.R. 380 del 2001.
Accertata l'esecuzione di tali interventi, il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale deve ingiungere al proprietario e al responsabile
dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che,
in caso di inottemperanza , viene acquisita di diritto, ai sensi del successivo
comma 3 (il comma 4 stabilisce, inoltre, che l'accertamento dell'inottemperanza
alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica
all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la
trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente).
I successivi commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, introdotti dalla legge 164 del
2014, prevedono anche, in caso di accertata inottemperanza, l'irrogazione di una
sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000
euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, la
quale, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2
dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o
molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.
Le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di
demolizione. 4 d'ufficio, la possibilità di interventi cautelari urgenti di cui all'art. 27, comma 3 e I proventi delle sanzioni spettano al comune e sono destinati esclusivamente
alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e
attrezzatura di aree destinate a verde pubblico
La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte
salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della
performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativocontabile del dirigente e del funzionario inadempiente.
L'acquisizione dell'opera abusiva al patrimonio del comune ha, quale finalità, consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che
l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
Il comma 8 dell'art. 31 individua i poteri sostitutivi del competente organo
regionale in caso i inerzia.
L'art. 31, al comma 9, infine, dispone che, per le opere abusive cui esso si
riferisce, «il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui all'articolo
44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti
eseguita». 5. Come si evince dal complesso delle disposizioni appena richiamate, la
disciplina urbanistica individua la demolizione dell'abuso edilizio come un'attività
avente finalità ripristinatorie dell'originario assetto del territorio imposta
all'autorità amministrativa, che deve provvedervi direttamente nei casi previsti
dall'art. 27, comma 2 o attraverso la procedura di ingiunzione.
Si tratta, come osservato anche dalla più attenta dottrina, di sanzioni
amministrative che prescindono dalla sussistenza di un danno e dall'elemento
psicologico del responsabile, in quanto applicabili anche in caso di violazioni
incolpevoli, sono rivolte non solo alle persone fisiche, ma anche alle persone
giuridiche ed agli enti di fatto e sono generalmente trasmissibili nei confronti
degli eredi del responsabile (v., ad es., Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 3206 del
30\05\2011) e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilità del
bene (v., ad es. Consiglio di Stato, Sez. 4, n.2266 del 12\04\2011; Consiglio di
Stato, Sez. 4, n. 6554 del 24\12\2008. V. anche n. Cass. Sez. 3, n. 48925 del
22/10/2009, Viesti, Rv. 245918).
La particolarità della demolizione ha portato, sempre in dottrina, anche a
dubitare della riconducibilità della stessa nel novero delle sanzioni amministrative
propriamente dette ed ha indotto ad operare anche una condivisibile distinzione
tra natura «ripristinatoria» della demolizione, natura «riparatoria» dell'interesse
pubblico leso dell'acquisizione gratuita e delle sanzioni pecuniarie alternative alla
demolizione e natura «punitiva» delle sanzioni pecuniarie aggiuntive alla 5 la demolizione a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione riduzione in pristino, nonché quelle conseguenti all'inottemperanza all'ingiunzione a demolire. 6. Va altresì rilevato che, considerato il complesso delle disposizioni sopra
richiamate, i provvedimenti finalizzati alla demolizione dell'immobile abusivo
adottati dall'autorità amministrativa risultano completamente autonomi rispetto
alle eventuali statuizioni del giudice penale e, più in generale, alle vicende del
processo penale, tanto è vero che si è affermato, ad esempio, come il sequestro Stato Sez. 6, n. 3626 del 9\07\2013; Sez.4, n. 1260 del 6\03\ 2012. V. anche
Cass. Sez. 3, n. 17188 del 24/03/2010, Marinelli, Rv. 247152; Sez. 3, n. 9186
del 14/1/2009, Mancini, Rv. 243098). 7. Per ciò che concerne, in particolare, la demolizione ordinata dal giudice
penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R., 380\01, va rilevato, in primo luogo,
che la disposizione si pone in continuità normativa con il previgente art. 7 della
legge 47\1985 (Sez. 3, n. 32211 del 29/5/2003, Di Bartolo, Rv. 225548) e
costituisce atto dovuto del giudice penale, esplicazione di un potere autonomo e
non alternativo al quello dell'autorità amministrativa, con il quale può essere
coordinato nella fase di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep.
2014), Russo, Rv. 258518; Sez.3, n.37906 del 22/5/2012, Mascia ed altro, non
massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511 ed altre prec.
conf. Ma si vedano anche Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, P.M. in proc. Monterisi,
Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Luongo, Rv. 206659).
La disposizione, inoltre, si pone come norma di chiusura del complesso
sistema sanzionatorio amministrativo in precedenza descritto (cfr. Corte Cost.
ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del
30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699)
Quanto alla sua natura, va osservato che trattasi di una sanzione
amministrativa che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene
giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del
territorio ed ha carattere reale.
Per tali ragioni, l'ordine di demolizione impartito dal giudice può essere
revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso quando risulti incompatibile con
un provvedimento adottato dall'autorità amministrativa, indipendentemente dal
passaggio in giudicato della sentenza (Sez. 3, n. 47402 del 21/10/2014, Chisci e
altro, Rv. 260972; Sez. 3, n. 3456 del 21/11/2012 (dep.2013), Oliva, Rv.
254426; Sez. 3, n. 25212 del 18/1/2012, Maffia, Rv. 253050 Sez. 3, n. 73 del
30/4/1992, Rizzo, Rv. 190604; Sez. 3, n. 3895 del 12/2/1990, Migno, Rv.
183768), ad esso non sono applicabili l'amnistia e l'indulto (Sez. 3, n. 7228 del
6 penale dell'immobile non sia ostativo alla demolizione (v., ad es,. Consiglio di 02/12/2010 (dep.2011), D'Avino, Rv. 249309; Sez. 3, n. 6579 del 1/4/1994,
Galotta ed altri, Rv. 198063; Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv.
185699, cit.).
Il giudice può inoltre emettere l'ordine di demolizione anche nell'ipotesi
dell'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
indipendentemente dall'accordo delle parti ed esso resta eseguibile
indipendentemente dal decorso del termine previsto dall'art. 445, comma
secondo, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 18533 del 23/3/2011, Abbate, Rv. 250291), 07/03/2008, Caccioppoli, Rv. 240539; Sez. 6, n. 2880 del 10/06/2002 (dep.
2003), Gobbi, Rv. 223716; Sez. 3, n. 64 del 14/1/1998, P.M. in proc. Corrado F,
Rv. 210128 ed altre prec. conf.), il che determina anche la inapplicabilità della
sospensione condizionale della pena (Sez. 3, n. 34297 del 5/7/2007, Moretti, Rv.
237220; Sez. 3, n. 36555 del 9/7/2002, Prencipe, Rv. 222485; Sez. 3, n. 2294
del 18/6/1999, Neri F, Rv. 215070 ed altre prec. conf.).
In caso di omessa statuizione da parte del primo giudice, l'ordine può essere
impartito dal giudice dell'appello (Sez. 5, n. 13812 del 11/11/1999, Giovannella
F ed altro, Rv. 214608) o direttamente dalla Corte di cassazione (Sez. 3, n.
18509 del 15/1/2015, P.G. in proc. Gioffrè, Rv. 263557; Sez. 3, n. 1365 del
18/9/1992, P.M. in proc. Marchese, Rv. 192057).
L'eventuale alienazione a terzi dell'immobile abusivo non impedisce, come si
è accennato in precedenza, la demolizione (Sez. 3, n. 16035 del 26/2/2014,
Attardi, Rv. 259802; Sez. 3, n. 801 del 2/12/2010 (dep. 2011), Giustino e altri,
Rv. 249129; Sez. 3, n. 45301 del 7/10/2009, Roscetti, Rv. 245213 ed altre prec.
conf.), così come la sua locazione (Sez. 3, n. 37051 del 8/7/2003, Moressa, Rv.
226319) e l'ordine demolitorio non è estinto dalla morte del reo sopravvenuta
alla irrevocabilità della sentenza (Sez. 3, n. 3861 del 18/1/2011, Baldinucci e
altri, Rv. 249317; Sez. 3, n. 3720 del 24/11/1999 (dep. 2000), Barbadoro G, Rv.
215601).
La sua efficacia, poi, si estende all'intero manufatto, comprensivo di
aggiunte o modifiche successive all'esercizio dell'azione penale e/o alla condanna
per il reato edilizio (Sez. 3, n. 38947 del 9/7/2013, Amore, Rv. 256431; Sez. 3,
n. 21797 del 27/4/2011, Apuzzo, Rv. 250389 ed altre prec. conf.). Esso opera
anche in caso di avvenuta acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale
(Sez. 3, n. 26149 del 9/6/2005, Barbadoro, Rv. 231941; Sez. 3, Sentenza n.
37120 del 8/7/2003, Bommarito ed altro, Rv. 226321). 8. La natura dell'ordine di demolizione impartito dal giudice è stata presa in
considerazione anche con riferimento alla questione oggetto del presente 7 dovendosi escludere la sua natura di pena accessoria (Sez. 3, n. 24087 del procedimento, concernente la eventuale estinzione dello stesso per il decorso del
tempo.
Si è così stabilito che l'ordine impartito dal giudice, che configura un obbligo
di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non è soggetto alla
prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative dall'art. 28
della I. 689\81, che riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva (Sez. 3,
n. 16537 del 18/2/2003, Filippi, Rv. 227176) e, stante la sua natura di sanzione
amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ai sensi 264736; Sez. 3, n. 19742 del 14/4/2011, Mercurio e altro, Rv. 250336; Sez. 3,
n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670), atteso che quest'ultima
disposizione si riferisce alle sole pene principali (Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003,
Pasquale, Rv. 226573). 9. I principi in precedenza menzionati sono pienamente condivisi dal
Collegio, che ad essi intende dare continuità.
Essi non si pongono, inoltre, in contrasto con la giurisprudenza della Corte
EDU che il provvedimento impugnato richiama.
Va a tale proposito rilevato come questa Corte abbia già avuto modo di
affermare la compatibilità dell'ordine di demolizione e del sequestro eseguiti
dopo la cessione a terzi del manufatto abusivo con le norme CEDU, come
interpretate dalla Corte Europea con sentenza 20 gennaio 2009, nel caso Sud
Fondi c/ Italia (Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918. Nello
stesso senso, Sez. 3, n. 47281 del 21/10/2009, Arrigoni, Rv. 245403).
Si è in quell'occasione precisato che proprio considerando le argomentazioni
sviluppate dalla Corte di Strasburgo poteva ricavarsi che la demolizione, a
differenza della confisca, non può considerarsi una «pena» nemmeno ai sensi
dell'art. 7 della CEDU, perché «essa tende alla riparazione effettiva di un danno e
non è rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di
trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge».
Si osservava, inoltre, che la sentenza «nel mentre ha ritenuto ingiustificata
rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati in
una situazione di conformità rispetto alle disposizioni urbanistiche, la confisca
(anche di terreni non edificati) in assenza di qualsiasi risarcimento, ha invece
espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU un ordine
di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli
strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di
inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi. Sembra quindi confermato che la
invocata sentenza della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un
sequestro o un ordine di demolizione dell'opera contrastante con le norme
8 dell'art. 173 cod. pen. (Sez. 3, n. 36387 del 7/7/2015, Formisano, non Rv. urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si tratti
di terzo acquirente estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente ritenuto
che una tale sanzione ripristinatoria può considerarsi giustificata rispetto allo
scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione
e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU
richiamate dai ricorrenti». 10. Tali considerazioni vanno qui ribadite, ricordando anche come autorevole (Corte EDU Varvara c. Italia, del 29\10\2013) e la lettura datane dalla Corte
Costituzionale (sent. 49\2015), che le sentenze della Corte europea non vanno
interpretate ricorrendo all'apparato concettuale e linguistico proprio del diritto
interno, in quanto la Corte, quando non utilizza termini che richiamano
espressamente il significato che essi hanno nel diritto nazionale, utilizza nozioni
definite «autonome», rilevando anche come un diverso approccio potrebbe
portare a incomprensioni o distorsioni foriere di gravi conseguenze. 11. Alla luce delle considerazioni sopra svolte deve dunque pervenirsi alla
conclusione che l'ordine di demolizione dell'immobile abusivo impartito dal
giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9 d.P.R. 380\01, diversamente da
quanto sostenuto nell'impugnato provvedimento, non ha affatto natura di
sanzione penale nel senso individuato dalla normativa CEDU, ostandovi non
soltanto la qualificazione giuridica attribuitagli attraverso l'analisi giurisprudenziale, dianzi ricordata, ma anche il fatto che la demolizione imposta
dal giudice, come si è più volte rilevato in precedenza, non ha finalità punitive.
L'intervento del giudice penale si colloca, come pure si è detto, a chiusura di
una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino delle originario
assetto del territorio alterato dall'intervento edilizio abusivo, nell'ambito del
quale viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l'immobile da
abbattere), prescindendo del tutto dall'individuazione di responsabilità
soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in caso di alienazione del
manufatto abusivo a terzi estranei al reato, i quali potranno poi far valere in altra
sede le proprie ragioni. L'intervento del giudice penale, inoltre, non è neppure
scontato, dato che egli provvede ad impartire l'ordine di demolizione se la stessa
ancora non sia stata altrimenti eseguita. 12. Trattandosi di principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di
legittimità, ai quali il giudice del merito si è ampiamente conformato, ne
consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato che
9 dottrina abbia recentemente ricordato, nel commentare la «sentenza Varvara» non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla relativa
declaratoria, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma,
ritenuta congrua, di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende. P.Q.M. spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 08/04/2016 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle