Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28976 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28976 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

sul ricorso proposto da:
BUSTI DEBORAH ALESSANDRA nato il 22/02/1974 a GALLIPOLI

avverso l’ordinanza del 09/04/2015 del TRIBUNALE di LECCE
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
lette/seeptrie le conclusioni del PG ….04,4 4,„, ,44:4k

Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 08/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Deborah Alessandra Busti ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza
indicata in epigrafe con la quale il tribunale di Lecce, in funzione di giudice
dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa alla
ricorrente, con sentenza del tribunale di Lecce, sezione distaccata di Casarano, in
data 8 febbraio 2011, irrevocabile il 10 ottobre 2013, subordinatamente
all’adempimento dell’obbligo di demolizione delle opere abusive, sul rilievo

2.

Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, t& ricorrente, tramite il

difensore, articola un unico motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi
dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei
limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso la ricorrente deduce il vizio di violazione legge e difetto di
motivazione sul rilievo che il giudice dell’esecuzione non ha tenuto conto della
tardiva conoscenza da parte della ricorrente dell’irrevocabilità della sentenza
(comunicatagli dal difensore solo quando il termine per l’impedimento era già
scaduto). Il tribunale avrebbe poi erroneamente sostenuto che non fosse
necessario chiedere l’autorizzazione al Comune per procedere alla demolizione
del manufatto, con la conseguenza che il giudice dell’esecuzione non avrebbe
tenuto conto che, nel ritardo dei tempi per procedere alla demolizione, il
comportamento dell’amministrazione comunale sarebbe stato rilevante. Sostiene
che se la demolizione è eseguita, come nel caso in esame, prima della pronuncia
di revoca del beneficio, ancorché dopo la scadenza del termine fissato dal giudice
per l’adempimento dell’obbligo condizionante, la sospensione condizionale della
pena non può essere revocata perché il condannato avrebbe comunque dato
prova di comportamento positivo, che costituisce la ragione della concessione dei
beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di
sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine
fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la
concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen – determina la revoca della
sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di
sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine

dell’inadempimento dell’obbligo condizionante la concessione del beneficio.

per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena,
costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale
termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo
condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, Rv. 229035) ), con la
conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna
discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse
dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Sez. 3,
n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873) per fatti non imputabili al

Perciò il termine fissato dal giudice per l’attuazione dell’obbligo di
demolizione (nel caso di specie 60 giorni dalla irrevocabilità della sentenza) è un
termine tassativo, che non patisce dilazioni e non è superabile dall’adempimento
postumo.
Né rileva la prospettazione, del tutto generica e peraltro disallineata rispetto
al principio di autosufficienza del ricorso, secondo cui la ricorrente non era a
conoscenza dell’irrevocabilità della sentenza, essendo suo onere informarsi del
momento in cui la sentenza stessa diveniva definitiva e non già attendere
passivamente le comunicazioni del proprio difensore.
Il giudice dell’esecuzione ha poi correttamente ritenuto non necessaria
l’autorizzazione del comune, trattandosi di adempimento di un obbligo derivante
direttamente dalla sentenza.

3. Sulla base di ciò, il ricorso deve essere rigettato seguendo, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 08/04/2016

condannato.

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