Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28975 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28975 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

sul ricorso proposto da:
DI TULLIO ROSA nato il 14/01/1958 a MANFREDONIA

avverso l’ordinanza del 28/09/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
lette/s,atite le conclusioni del PG c.44

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 08/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Rossa Di Tullio ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in
epigrafe con la quale il tribunale di Foggia, in funzione di giudice dell’esecuzione,
ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa alla ricorrente, con
sentenza del tribunale di Foggia, sezione distaccata di Manfredonia, in data 12
novembre 2007, irrevocabile il 13 giugno 2008, subordinatamente
all’adempimento dell’obbligo di demolizione delle opere abusive, sul rilievo

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, la ricorrente, tramite il
difensore, articola due motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell’articolo
173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
Con essi la ricorrente deduce il vizio di violazione legge sul rilievo che il
giudice della cognizione non aveva stabilito il termine entro il quale l’obbligo di
demolizione dovesse essere adempiuto, con la conseguenza che il giudice
dell’esecuzione non aveva potuto effettuare alcun esame in ordine ad un
inadempimento reso impossibile dalla mancata fissazione del termine per
adempiere (primo motivo); lamenta poi difetto di motivazione ed errore
nell’interpretazione della legge sul rilievo che il giudice avrebbe “emesso l’ordine
in modo apodittico non esaminando in nessun modo la fattispecie giuridica
e,soprattutto,corne ripetuto la qualità dell’opera e le modalità necessarie per
l’abbattimento. La motivazione è inesistente : l’ordinanza non è altro che un
ordine perentorio ed apodittico scevro di ogni valutazione in punto di fatto e di
diritto” (secondo motivo).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. I due motivi (il secondo peraltro di difficile comprensione) possono essere
congiuntamente valutati, essendo nella sostanza la doglianza unitariamente
riconducibile al fatto che, non essendo stato fissato con la sentenza che
concedeva la sospensione condizionale della pena il termine per adempiere alla
demolizione ed alla cui esecuzione il beneficio era stato condizionato, il giudice
dell’esecuzione non poteva revocare la sospensione condizionale della pena posto
che la ricorrente si era trovata nell’impossibilità di adempiere alla condizione per
beneficiare della provvidenza perché il termine per adempiere non era stato
fissato e determinato in sentenza.

dell’inadempimento dell’obbligo condizionante la concessione del beneficio.

La doglianza non ha fondamento.
In materia di abusi edilizi, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento
che il Collego condivide ed al quale occorre dare continuità, ha affermato che il
termine per adempiere all’obbligo di demolizione del manufatto abusivo cui sia
stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso
in cui il giudice abbia omesso di provvedere alla sua indicazione, è quello di
giorni novanta dal passaggio in giudicato della sentenza, desumibile dai
parametri della disciplina urbanistica prevista dall’art. 31 del d.P.R. 6 giugno

Ciò si spiega in base al fatto che la condizione apposta al beneficio mira alla
rapida eliminazione della situazione antigiuridica, di modo che non è accettabile
che possa essere adempiuta fino alla scadenza del diverso termine normativo
stabilito ai fini dell’estinzione del reato e, a maggior ragione, che non possa mai
essere adempiuta qualora sia stata omessa l’indicazione del termine entro il
quale l’obbligo condizionante deve essere assolto per poter beneficiare della
sospensione condizionale della pena.

3. Sulla base di ciò, il ricorso deve essere rigettato seguendo, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle
spese processuali.
P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 08/04/2016

2001, n. 380 (Sez. 3, n. 7046 del 04/12/2014, dep. 2015, Baccari, Rv. 262419).

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