Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28974 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28974 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

sul ricorso proposto da:

ESPOSITO LUIGIA CLAUDIA nato il 24/04/1963 a LUCERA

avverso l’ordinanza del 02/10/2015 del TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
„4
lette/sept•ite le conclusioni del PG

4„t) ,1″:44,G rx m:64a

Uditi difensor Avv.;

ot-e4 2:42 144) •

Data Udienza: 08/04/2016

RITENUTO IN FATTO
t

1. Luigia Claudia Esposito ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza
indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame di Foggia ha confermato
il decreto di sequestro preventivo emesso dal gip presso il tribunale della stessa
città per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lettere a) e b) nonché commi 2

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, la ricorrente, tramite il
difensore, articola un unico complesso motivo di impugnazione, qui enunciato ai
sensi dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura
penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso la ricorrente lamenta la mancanza assoluta di motivazione sul
rilievo che l’apparato argomentativo dell’ordinanza impugnata sarebbe
praticamente inesistente tanto da risultare inidoneo a rendere comprensibile
l’itinerario logico seguito dal giudice per ritenere sussistente il fumus del reato di
cui all’articolo 256, comma 1, lettere a) e b) nonché commi 2 e 4 del decreto
legislativo 4 aprile 2006, n. 152.

CONDIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni che seguono.

2. Rispetto al contenuto della doglianza, tutta incentrata sull’assenza della
motivazione e su considerazioni fattuali precluse nel giudizio di legittimità, va
ricordato che le Sezioni Unite penali hanno, a tal proposito, affermato che il
ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro
preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione
dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei
vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argornentativo posto a
sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di
coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del
29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).
Ciò posto, con adeguata motivazione, il tribunale cautelare, sia pure in
modo sintetico, ha spiegato come l’attività svolta nell’area sottoposta a
sequestro fosse consistita nella raccolta di rifiuti provenienti da demolizioni e
come buona parte di tali rifiuti fosse depositata su area non pavimentata.

e 4 del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 152.

Inoltre è stato evidenziato che non erano presenti sistemi di raccolta delle
acque reflue di piazzale, emergendo tali circostanze anche dalla documentazione
fotografica allegata al verbale di sequestro.
Da ciò il tribunale del riesame ha tratto il convincimento che non fosse
possibile la restituzione dell’area in sequestro in assenza di interventi finalizzati
ad evitare il pericolo ambientale così come evidenziato.
La doglianza deve quindi ritenersi infondata sotto il profilo della sua specifica
articolazione, diretta a sostenere la violazione di legge per mancanza della

l’itinerario logico giuridico seguito dal tribunale, contrariamente a quanto
sostenuto dalla ricorrente, è sufficiente a far ritenere la sussistenza del fumus
delicti, mentre le ulteriori considerazioni svolte per evidenziare l’illogicità o la
contraddittorietà dell’apparato argomentativo devono ritenersi del tutto precluse
nella sede di legittimità.

3. Da ciò consegue il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al
pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 08/04/2016

motivazione, situazione che, nella specie, deve ritenersi insussistente in quanto

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