Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28972 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28972 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

sul ricorso proposto da:
DE LAS CASAS BONILLA LUIS ENRIQUE nato il 14/02/1971 a LIMA

avverso l’ordinanza del 24/03/2015 del GIP TRIBUNALE di ROMA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
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lette/stile le conclusioni del PG

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7,

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FPOSITATA IN CANCELLERIA

Uditi difensor Avv.;

1 2L

2016
LIERE

ariani

Data Udienza: 08/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Luis Enrique De Las Casas Bonilla ricorre per cassazione impugnando
l’ordinanza indicata in epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari
del tribunale di Roma ha convalidato il provvedimento emesso in data 21 marzo
2015 dal questore della provincia di Roma notificato al ricorrente in data 24
marzo 2015 alle ore 11, nella parte in cui sono state ingiunte al ricorrente le
prescrizioni di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401

degli incontri della squadra di calcio A.S. Roma).

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, il ricorrente, tramite il
difensore, articola un unico motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi
dell’articolo 173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei
limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente deduce la violazione di legge con riferimento
all’articolo 178, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale e all’articolo
24 della Costituzione, sul rilievo che il provvedimento di convalida è stato
emesso in data 24 marzo 2015, in orario imprecisato, e comunque prima della
scadenza delle 48 ore dalla notifica del provvedimento questorile, con
conseguente violazione del diritto di difesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Effettivamente il provvedimento di convalida del giudice per le indagini
preliminari è stato ammesso nella stessa data della notifica del provvedimento
questorile, con la conseguenza che il giudice della convalida non ha rispettato il
termine di 48 ore, necessario per consentire all’interessato per preparare la
difesa ed eventualmente depositare memorie, decorrente dal momento della
notifica del provvedimento questorile.
Da ciò deriva che, essendo stato il provvedimento questorile notificato in
data 24 marzo 2015 alle ore 11, il provvedimento di convalida non poteva
intervenire prima delle ore 11 del 26 marzo 2015, laddove il Gip ha provveduto
in data 24 marzo 2015.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di turbative nello
svolgimento di manifestazioni sportive, affinché sia garantito, in sede di
convalida, il diritto di difesa del destinatario del provvedimento emesso dal
Questore ai sensi dell’art. 6 dell’à legge n. 401 del 1989 (diritto da esercitarsi

(obbligo di presentazione presso il commissariato di Albano Laziale in occasione


mediante il deposito di memorie e deduzioni entro il termine di 48 ore dalla
notifica del provvedimento), è necessario che il destinatario della misura sia
posto in condizione di esaminare la documentazione sulla quale si fonda il
provvedimento medesimo, atteso che il mancato accesso agli atti renderebbe
meramente formale il diritto al contraddittorio (Sez. 3, n. 29301 del 11/06/2015,
Pacini, Rv. 264394).
Pertanto il giudice, chiamato a convalidare il provvedimento del Questore,
ha Uobbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della

dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine
entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l’interessato può presentare
memorie e deduzioni. Ne consegue che, qualora la decisione sulla convalida
intervenga prima della scadenza del predetto termine, l’ordinanza è affetta dal
vizio di violazione di legge (per tutte, Sez. 3, n. 2471 del 11/12/2007, dep.
2008, Castellano, Rv. 238537) e, in applicazione di tale principio, l’ordinanza
impugnata va annullata senza rinvio, dovendosi dichiarare cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione alle
autorità di pubblica sicurezza.

3. La ragione per la quale la cessazione dell’efficacia del provvedimento del
Questore è limitata all’obbligo di presentazione alle autorità di pubblica sicurezza
si spiega con il fatto che il provvedimento questorile costituisce un atto
complesso composto da due distinti provvedimenti: il divieto di accesso alle
manifestazioni sportive, che è soggetto al regime ordinario di impugnazione degli
atti amministrativi, e la misura dell’obbligo di presentazione presso un ufficio di
P.S. che, siccome incidente sulla libertà personale del destinatario, è soggetta al
regime precettivo disegnato dall’art. 13, comma 3, Cost. (v. Corte cost. n. 193
del 30/05/1996, RV. 22522), cosicché solo tale ultimo provvedimento radica la
competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria.
P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Roma in data 21/03/2015 limitatamente
all’obbligo di presentazione alle autorità di pubblica sicurezza.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente dispositivo al questore di
Roma.
Così deciso il 08/04/2016

misura, diritto da esercitarsi attraverso un “contraddittorio cartolare” nel termine

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