Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28971 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28971 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

sul ricorso proposto da:
CAMINITI DANIELE nato il 12/07/1985 a CINQUEFRONDI

avverso l’ordinanza del 13/11/2014 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
lette/s9rfite le conclusioni del PG /eA44 kti
1t4.0.4.44.4.44/:41 )1.2 A: t w.

Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 08/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Daniele Carniniti ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata
in epigrafe con la quale la Corte di appello di Reggio Calabria, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha revocato la sospensione condizionale della pena
concessa al ricorrente, con sentenza del tribunale di Palmi del 5 maggio 2008,
irrevocabile il 17 febbraio 2012, subordinatamente all’adempimento dell’obbligo
di demolizione del manufatto abusivo nel termine di sei mesi dal passaggio in

concessione del beneficio.

2.

Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, il ricorrente, tramite il

difensore, articola un unico motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi
dell’articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei
limiti strettamente necessari per la motivazione.
Con esso il ricorrente deduce il vizio di motivazione (articolo 606, comma 1,
lettera e), codice di procedura penale) non avendo il giudice dell’esecuzione
motivato sull’invocata impossibilità tecnica di adempiere all’obbligo in quanto non
proprietario del terreno sul quale l’immobile era stato realizzato, trovandosi
peraltro in stato di custodia cautelare ed essendo tossicodipendente,

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Come correttamente rilevato il procuratore Generale della requisitoria, la
giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che, in tema di sospensione
condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il termine fissato,
dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo – cui sia subordinata la
concessione del beneficio di cui all’art. 163 cod. pen – determina la revoca della
sospensione condizionale della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di
sopravvenuta impossibilità non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine
per l’adempimento, per il principio di obbligatorietà ed effettività della pena,
costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale
termine, pena la revoca in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo
condizionante (Sez. 3, n. 20378 del 24/02/2004, Borrello, Rv. 229035), con la
conseguenza che il giudice dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna
discrezionalità al riguardo, non è tenuto a motivare su questioni diverse
dall’adempimento e dalla inesistenza di cause che lo rendano impossibile (Sez. 3,

giudicato la sentenza, sul rilievo dell’inadempimento dell’obbligo condizionante la

n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv. 227873) per fatti non imputabili al
condannato.
Nel caso di specie, la Corte territoriale si è attenuta ai suesposti principi di
diritto, avendo sottolineato come il ricorrente non avesse adempiuto l’obbligo
impostogli nel termine fissato ed avendo correttamente ritenuto la sostanziale
assenza di valide cause giustificative dell’inadempimento, non potendo
considerarsi a tal riguardo giustificativo l’assunto della mancanza di titolarità
formale dell’immobile (realizzato dal ricorrente sul terreno di proprietà della
madre) ovvero alla prospettata condizione di detenzione ovvero di
tossicodipendenza, riconducibili, queste ultime, a condotte volontarie del
Caminiti medesimo e genericamente allegate senza alcuno specifico allineamento
cronologico con riferimento al termine imposto per l’osservanza dell’obbligo.

3. Sulla base di ciò, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, tenuto
conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 136 della Corte costituzionale e rilevato
che non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso
senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alla
relativa declaratoria, segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma, ritenuta congrua, di euro 1.500,00 alla cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 08/04/2016

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