Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28970 del 08/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28970 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

sul ricorso proposto da:
GROH CHRISTOPH PETER NICOLA nato il 29/07/1959 a LUGANO

avverso l’ordinanza del 24/10/2014 del TRIBUNALE di GROSSETO
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
lette/septeite le conclusioni del PG
442 44.1., 44C rze
4n*Gc> 144) •

Uditi difensor Avv.;

07.,r-ro

Data Udienza: 08/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Christoph Peter Nicola Groh impugna l’ordinanza indicata in epigrafe con
la quale il tribunale di Grosseto, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha
revocato la sospensione condizionale della pena concessa al ricorrente con
sentenza del tribunale di Grosseto, sezione distaccata di Orbetello, del 31
maggio 2010, irrevocabile il 30 ottobre 2010.

difensore, articola due complessi motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi
dell’articolo 173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei
limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo, sviluppato sotto plurimi profili, il ricorrente
eccepisce la nullità dell’ordinanza impugnata per l’inosservanza di norme
processuali stabilite a pena di nullità (articoli 178, lettera c), e 179, comma 1,
del codice di procedura penale), in relazione alla violazione degli articoli 161,
169, 666, commi 3 e 5, del codice di procedura penale ed in ordine alla mancata
instaurazione del contraddittorio e all’assunn
zioe di prove senza contraddittorio
erpr.
con conseguente violazione degli articoli 1111-é 6 della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo (articolo 606, comma 1, lettera c), codice di procedura penale).
Sostiene che lo stesso giudice dell’esecuzione – nell’ordinanza del 30 marzo
2015, con la quale ha rimesso l’interessato nei termini dell’impugnazione
dell’ordinanza di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena,
con il presente ricorso gravata – ha affermato che la conoscenza effettiva
dell’ordinanza del 24 ottobre 2014 da parte del ricorrente fosse viziata per le
ragioni addotte dalla difesa in ordine al mancato recapito, per caso fortuito o
forza maggiore (errore dell’addetto alla consegna della corrispondenza), dell’atto
giudiziario alla casella postale di Dubai, ovvero al rapporto professionale con il
precedente patrono.
Assume pertanto che i medesimi vizi che il tribunale ha riconosciuto
sussistenti in relazione alla notifica dell’ordinanza che ha definito il procedimento
di esecuzione debba’”? riconoscersi sussistenti anche in relazione all’atto
introduttivo del medesimo procedimento, la cui mancata notificazione avrebbe
inciso sulla possibilità dell’interessato di partecipare al procedimento e di
esercitare personalmente il proprio diritto di difesa nonché di nominare un
proprio difensore di fiducia.
Quindi, sulla premessa che il ricorrente non ha mai ricevuto la notifica
dell’avviso di fissazione del procedimento in camera di consiglio, lamenta la
violazione delle regole fondamentali del giusto processo fissato dall’articolo 111
della Costituzione e 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, il ricorrente, tramite il

Nello specifico si duole del fatto che la notificazione eseguita presso lo studio
dell’avvocato Gulina, in data 21 febbraio 2014 della fissazione 4 marzo 2014
dell’udienza in camera di consiglio, deve ritenersi affetta da una nullità assoluta
e insanabile per violazione dell’articolo 161, commi 1 e 4, del codice di procedura
penale per le altre violazioni di legge processuale in precedenza riportate.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la nullità dell’ordinanza
impugnata per inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 181, comma 2,
del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 nonché la mancanza, la

b ed e), del codice di procedura penale).
Sostiene che il giudice dell’esecuzione ha, in primo luogo, del tutto mancato
di prendere in considerazione l’ipotesi, anche solo per escluderla, che l’imputato
(cittadino straniero, residente all’estero, rimasto contumace nel giudizio di

~

merito, mai raggiunto personalmente dalla notifica di alcun atto giudiziario e
tanto meno delle stato

contumaciale notificato presso lo studio del difensore)

non fosse informato della condanna e, conseguentemente della condizione di cui
era subordinato il beneficio della sospensione condizione della pena.
Quanto poi al fatto che, secondo quanto risulta dall’ordinanza impugnata, il
tracciato stradale di cui era stata ordinata la demolizione-rimessione in pristino
fosse ancora presente sul posto, anche se in gran parte ricoperto dalla
vegetazione, nel frattempo ricresciuta spontaneamente (e dunque non in
conseguenza di un’ attività di ripristino riconducibile alla volontà del
condannato), il ricorrente osserva che trattasi di una considerazione non
condivisibile sul rilievo che la sanzione specifica della demolizione-rimessione ha
una funzione direttamente ripristinatoria del bene offeso e quindi si riconnette al
preminente interesse di giustizia sotteso all’esercizio stesso dell’azione penale e
si configura come una conseguenza dell’esigenza di recuperare l’integrità
dell’interesse tutelato dalla norma, con la conseguenza che ove si accerti, come
è avvenuto nel caso di specie secondo quanto risulta dalla stessa motivazione
dell’ordinanza impugnata, che l’esigenza ripristinatoria sia stata comunque
soddisfatta, non sussiste più ragione di esigere esecuzione di un’ attività che,
logicamente, non può essere più utile ad eliminare la già eliminata alterazione
abusiva e senza titolo dei luoghi.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, osserva la Corte come debbano essere scissi, sia
dal punto di vista cronologico che dal punto di vista giuridico i due diversi

2

\5•”

contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione (articolo 606, lettere

segmenti relativi, uno, alla vocatio in ius per la celebrazione del procedimento di
esecuzione conseguente alla richiesta del pubblico ministero di revoca della
sospensione condizionale della pena e, l’altro, relativo al provvedimento
conclusivo del procedimento di esecuzione.
Ne consegue che il fatto che il giudice dell’esecuzione abbia riconosciuto la
mancata effettiva conoscenza da parte dell’interessato del provvedimento
conclusivo del procedimento di esecuzione (cioè dell’ordinanza con la quale è
stata revocata la sospensione condizionale della pena con conseguente

per sé che anche l’atto introduttivo di quel procedimento sia affetto dai medesimi
vizi.
Ed infatti, comdrcorrettamente rilevato il procuratore Generale nella
requisitoria, la notifica del decreto di fissazione dell’udienza camerale eseguita
all’estero all’indirizzo indicato dal legale del ricorrente, avvocato Gulina, pur non
formalmente compiuta perché l’avviso non è risultato ritirato dal destinatario, ha
comunque raggiunto lo scopo cui l’atto era preordinato, ossia di informare
l’interessato della fissazione del procedimento di esecuzione attivato dal pubblico
ministero con la richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena,
posto che il difensore dell’imputato, tale risultando e tale dovendo ritenersi
l’avvocato Gulina, ha attestato, in data 20 febbraio 2014, l’avvenuta conoscenza
in capo all’interessato della data di trattazione del procedimento in camera di
consiglio, tant’è che non è stata sollevata alcuna questione circa la validità della
notifica ai fini del regolare svolgimento del procedimento, che si è articolato con
la celebrazione di diverse udienze, conseguendo da ciò anche la sanatoria di
eventuali nullità ed il superamento di tutte le eccezioni difensive formulate con
riferimento alla violazione dell’art. 161, commi 1 e 4, cod. proc. pen.

3. Parimenti infondate sono poi le questioni, costituenti l’altro nucleo delle
doglianze formulate con il primo motivo di ricorso, circa la violazione della regola
del contraddittorio.
E’ sufficiente osservare, a tale proposito, che l’ordinanza istruttoria – emessa
dal giudice dell’esecuzione, con la quale è stato disposto un sopralluogo,
delegato alla polizia municipale di Monte Argentario, per la verifica dello stato dei
luoghi – è stata resa nel contraddittorio tra le parti, consentendo alla difesa di
prendere parte agli accertamenti disposti mediante l’intervento diretto o
attraverso la nomina di propri consulenti.
Va poi rilevato che spetta al legislatore delineare le forme con le quali il
contraddittorio tra le parti, in regime di parità, deve essere assicurato in ragione
della natura e della specificità dei singoli procedimenti e dei riti, con la
conseguenza che le norme stabilite per il procedimento di cognizione, ai fini della

3

rimessione in termini dell’interessato per l’impugnazione di essa) non implica di

disciplina del contraddittorio, non sono automaticamente trasferibili nel
procedimento di esecuzione nel quale l’esercizio del diritto di difesa è garantito
non soltanto con la presenza necessaria del difensore nell’udienza di trattazione,
ma altresì con il riconoscimento della facoltà di dedurre o richiedere elementi a
discarico – eventualmente anche a mezzo dell’audizione personale di cui al
comma quarto dell’art. 666 cod. proc. pen. – come si ricava dal combinato
disposto degli artt. 666, comma 5, dello stesso codice e 185 delle relative
disposizioni di attuazione, secondo il quale, salvo il vaglio di pertinenza o di

disposizioni, procede senza particolari formalità anche per quanto concerne la
citazione, l’esame dei testimoni e l’espletamento della perizia.
Ne consegue che, nel caso in esame, non sussistono le violazioni di legge
denunciate, atteso che le parti sono state rese edotte in udienza della richiesta
rivolta dal giudice agli organi della polizia municipale di effettuare un sopralluogo
al quale tutte le parti interessate, avrebbero potuto presenziare, anche
attraverso la nomina di esperti o consulenti.

4. Infondato è anche il secondo motivo di gravame.
Posto che le questioni relative alla mancata conoscenza della condanna,
circostanza neppure contestata dalla difesa tecnica nel corso del procedimento di
esecuzione, abiliterebbero o avrebbero dovuto abilitare il ricorrente ad attivare
altri rimedi per neutralizzare la statuizione per lui pregiudizievole, cosicché non
può essere mosso un rimprovero al giudice per non essersene fatto carico,
osserva il Collegio, quanto all’ulteriore aspetto circa l’avvenuta rimessione in
pristino dello stato dei luoghi per fatto naturale e non per atto volontario del
condannato, come la giurisprudenza di legittimità sua ferma nel ritenere che, in
tema di sospensione condizionale della pena, il mancato adempimento, entro il
termine fissato, dell’obbligo di demolizione dell’immobile abusivo o di rimessione
in pristino dello stato dei luoghi – cui sia subordinata la concessione del beneficio
di cui all’art. 163 cod. pen – determina la revoca della sospensione condizionale
della pena, la quale opera di diritto, salva l’ipotesi di sopravvenuta impossibilità
non dipendente da atto volontario. Infatti, il termine per l’adempimento, per il
principio di obbligatorietà ed effettività della pena, costituisce un elemento
essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine, pena la revoca
in sede esecutiva, deve essere assolto l’obbligo condizionante (Sez. 3, n. 20378
del 24/02/2004, Borrello, Rv. 229035) ), con la conseguenza che il giudice
dell’esecuzione, al quale non è attribuita alcuna discrezionalità al riguardo, non è
tenuto a motivare su questioni diverse dall’adempimento e dalla inesistenza di
cause che lo rendano impossibile (Sez. 3, n. 10672 del 05/02/2004, Raptis, Rv.
227873) per fatti non imputabili al condannato.
4

inerenza probatoria, il giudice, nell’assumere la prova a norma delle precedenti

Perciò il termine fissato dal giudice per l’attuazione dell’obbligo di
demolizione (nel caso di specie tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza) è un termine tassativo, che non patisce dilazioni e non è superabile
dall’adempimento postumo e neppure da altri atti o fatti indipendenti dalla
volontà del condannato di darvi esecuzione.

5. Sulla base di ciò, il ricorso deve essere rigettato seguendo, a norma
dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 08/04/2016

processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA