Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2897 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 2897 Anno 2014
Presidente: GENTILE MARIO
Relatore: GAZZARA SANTI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NGUETTE MOHAMADOU ABOU N. IL 12/03/1983
avverso la sentenza n. 3022/2013 TRIBUNALE di GENOVA, del
16/07/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
j./sentite le conclusioni del PG Dott.
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Udit i difensor Avv.;

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Data Udienza: 19/12/2013

RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Genova, con sentenza del 16/7/2013, su concorde richiesta
delle parti, ha applicato a carico di Nguette Mohamadou Abou, imputato
di spaccio di sostanza stupefacente, del tipo marijuana, la pena di mesi 8
e giorni 20 di reclusione ed euro3.000,00 di multa, disponendo la confisca

La difesa dell’imputato ha proposto ricorso per cassazione, eccependo la
erronea applicazione dell’art. 240 cod.pen., in relazione alla confisca della
somma di denaro, pari ad euro 88,00, rinvenuta nella disponibilità
dell’imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Osservasi che, a seguito della modifica dell’art. 445 cod.proc.pen., in caso
di applicazione della pena su richiesta delle parti, ex art.
444cod.proc.pen., la somma di denaro sequestrata, pur non
rappresentando il prezzo del reato, bensì il provento o il profitto
dell’attività di spaccio dello stupefacente da parte del prevenuto, è
suscettibile di confisca facoltativa, nel senso che è stata estesa la
possibilità di disporre la detta misura di sicurezza, rendendola adottabile
in tutti i casi previsti dall’art. 240 cod.pen..
Non è revocabile in dubbio che il giudice ha l’obbligo di motivare le
ragioni per cui ritiene di dovere disporre la confisca di determinati beni,
sottoposti a misura cautelare reale, ovvero, in subordine, le ragioni per le
quali non possono reputarsi attendibili le giustificazioni, eventualmente,
addotte sulla provenienza del denaro o degli altri beni confiscati; di tal
chè, la schematicità della argomentazione motivazionale, propria del rito
premiale de quo, non può estendersi semplicisticamente alla applicazione
della misura di sicurezza patrimoniale ( ex multis Cass. 3/11/2009, n.
47179).

di quanto in sequestro.

Nella specie, il giudice di merito ha omesso di svolgere ogni discorso
giustificativo sul punto, così non adempiendo all’onere motivazionale ex
lege richiesto.
Conseguentemente, la pronuncia gravata va annullata con rinvio,
limitatamente alla disposta confisca, affinchè il giudice ad quem motivi

P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata
limitatamente alla disposta confisca della somma in sequestro e rinvia al
Tribunale di Genova.
Così deciso in Roma il 19/12/2013.

sul punto.

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