Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2897 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2897 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MENNA ANTONIO N. IL 27/09/1968
avverso la sentenza n. 7320/2013 TRIBUNALE di TARANTO, del
24/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 11/11/2015

116 Menna

Motivi della decisione

penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116.13 del Codice della strada.
L’impugnazione è inammissibile per difetto di specificità, posto che il ricorrente non indica
neppure genericamente le ragioni che sorreggono le vaghe censure prospettate; sicché questa
Suprema Corte non è in grado di comprendere a cosa concretamente le doglianze si riferiscano.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non
emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 1.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro
1.000,00.
Roma 11 novembre 2015

L’imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe che ne ha affermata la

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