Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2897 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2897 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) PURROMUTO GIUSEPPE N. IL 18/03/1976
avverso la sentenza n. 89/2011 TRIBUNALE di GELA, del 24/01/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 07/12/2012

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al
versamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato ii O
Ha camera di consiglio del 7.12.2012
Il residente

Ritenuto:
— che il Tribunale di Gela con sentenza del 24.1.2012 ha applicato a PURROMUTO Giuseppe
Massimo la pena concordata, ex art. 444 c.p.p., in ordine al reato di cui all’art. 55 comma 9 d.lgs.
231\2007;
— che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato — in punto di violazione della legge
processuale penale in ragione del ricorso al rito nonostante la celebrazione dell’udienza preliminare
— risulta inammissibile perché avverso la sentenza di applicazione di pena patteggiata non è
ammessa la proposizione di eccezioni processuali (anche di nullità assoluta) diverse da quelle
attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso prestato;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 c.p.p.,
alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del
ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l’onere delle spese del procedimento,
nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente
fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00

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