Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28969 del 08/04/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28969 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: DI NICOLA VITO

sul ricorso proposto da:
IANNACCI NICOLA nato il 13/04/1975 a ROSARNO

avverso l’ordinanza del 09/02/2015 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere VITO DI NICOLA;
lette/s9prtite le conclusioni del PG ,44A. 4,„ei .404~441 to`…t •Nry,47,0— ,0C4.4.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 08/04/2016

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RITENUTO IN FATTO

1. Nicola Iannacci ricorre per cassazione impugnando l’ordinanza indicata in
epigrafe con la quale il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Reggio
Calabria ha convalidato il provvedimento emesso in data 7 febbraio 2015 dal
Questore nella parte in cui è stata disposta la comparizione personale del
ricorrente innanzi al commissariato di pubblica sicurezza di Gioia Tauro mezz’ora
dopo dall’inizio del primo tempo regolamentare e mezz’ora dopo l’inizio del

motiva del provvedimento impugnato (imposizione decorrente dal 7 febbraio
2015 e scadente il 7 febbraio 2018 per la durata di anni tre).

2. Per la cassazione dell’impugnata ordinanza, il ricorrente, tramite il
difensore, articola due motivi di impugnazione, qui enunciati, ai sensi dell’articolo
173 disposizione di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti
strettamente necessari per la motivazione.
Con essi deduce la violazione della legge penale per l’inosservanza e
l’erronea applicazione dell’articolo 6, commi 2-bis e 3, della legge 13 dicembre
1989, n. 401 sotto il profilo della violazione del diritto di difesa a causa
dell’eccessiva compressione del tempo concesso all’interessato per la
presentazione di memorie (primo motivo); lamenta poi la violazione di legge per
l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’articolo 6 legge n. 401 del 1989
nonché il difetto di motivazione sul rilievo che il giudice per le indagini
preliminari, motivando

per relationem, avrebbe effettuato un mero controllo

formale senza verificare realmente la sussistenza dei requisiti necessari per la
convalida del provvedimento questorile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Quanto al primo motivo, va osservato che il Giudice del merito si è
attenuto al principio secondo il quale, in tema di reato di turbative nello
svolgimento di manifestazioni sportive, il termine a difesa che deve essere
garantito al destinatario del provvedimento del Questore è solo quello di
quarantotto ore dalla notifica del provvedimento stesso, entro il quale possono
essere esercitati il diritto di accesso alla documentazione e la facoltà di
presentazione di una memoria difensiva, e non anche quello di ventiquattro ore
dal deposito della richiesta del PM presso la cancelleria del GIP (Sez. 3, n. 12806
del 06/11/2015, dep. 2016, D’Amato, Rv. 266480).

secondo tempo regolamentare delle manifestazioni sportive indicate nella parte

Nel caso in esame, come lo stesso ricorrente riconosce (pag. 4 del ricorso)
la notifica del provvedimento questorile è avvenuta in data 7 febbraio 2015 alle
ore 15,05 ed il provvedimento di convalida è stato emesso in data 9 febbraio
2015 alle ore 16,45 con la conseguenza che tra la notifica del provvedimento
questorile e la sua convalida è intercorso un lasso di tempo utile per l’interessato
ai fini della presentazione di memorie che non sono state depositate sull’erroneo
presupposto che il tempo dovesse decorrere dalla presentazione da parte del

3. Anche il secondo motivo è infondato.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in tema di
convalida del provvedimento assunto dal questore a norma dell’art. 6 della legge
n. 401 del 1989, con il quale si impone all’interessato un divieto di accesso a
luoghi in cui si svolgano manifestazioni sportive, è legittima la motivazione “per
relationem” attraverso il richiamo all’atto impugnato ed alla richiesta di convalida
del pubblico ministero, con indicazione della positiva revisione del percorso logico
che ha indotto il provvedimento convalidato, allorquando, come nel caso in
esame, l’atto del questore, richiamato nell’ordinanza, indichi specificamente i
comportamenti presupposti alla applicazione del divieto e le relative fonti di
prova, desumendo da essi il rischio di potenziali turbative dell’ordine pubblico in
caso di presenza del ricorrente sul luogo di future manifestazioni sportive (per
tutte, Sez. 3, n. 23958 del 04/03/2014, Valeri, Rv. 259657).
Peraltro, come correttamente osservato il Procuratore Generale nella
requisitoria, il giudice per le indagini preliminari non si è limitato a confezionare
una motivazione esclusivamente

per relationem,

avendo preso in considerazione,

specificamente e singolarmente, ogni elemento reputato necessario ai fini della
convalida del provvedimento questorile e dando atto non solo del
comportamento illecito attribuito al ricorrente, specificamente indicato, ma anche
del suo valore sintomatico.
La motivazione ha poi investito i requisiti di necessità ed urgenza del
provvedimento stesso anche con specifico riferimento alla proporzionalità e
all’adeguatezza della misura preventiva disposta.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto
che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai
sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

2

pubblico ministero della richiesta di convalida del provvedimento questorile.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.

Così deciso il 08/04/2016

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