Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28965 del 03/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28965 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Gamba Francesco, nato a Cosenza il 23/5/1968
avverso la ordinanza del 20/10/2015 dei Tribunale dì Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marina
Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Giuseppe Di Renzo per l’avv. Maurizio Nuca, che ha
concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 ottobre 2015 il Tribunale di Catanzaro ha respinto la
richiesta di riesame presentata da Francesco Gamba, nei confronti delta
ordinanza dei 17 settembre 2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Catanzaro, applicativa nei suoi confronti della custodia cautelare in
carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90.
Il Tribunale del riesame, nel disattendere l’impugnazione dell’indagato, ha
ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza del ricorrente in relazione a
quattro dei reali fine contestati (vari episodi di cessione di stupefacente) ed alla
partecipazione al sodalizio criminale, ed anche il pericolo di recidivanza, per il
carattere stabile e continuato della adesione al sodalizio illecito.

Data Udienza: 03/03/2016

2. Awerso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato mediante il suo
difensore, affidato a due motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173
disp. att. cod. proc. pen.
il. Con fi primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 273 cod. proc.
pen. riguardo alla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione
al reato di cui all’art. 74 d.P.R. 309190, ernergendo dalla conversazioni
intercettate poste a fondamento della ordinanza impugnata solamente contatti
del ricorrente con il sodalizio criminale funzionati all’acquisto per uso personale

terzi, per procurarsi il denaro per altri acquisti per uso personale.
Ha inoltre evidenziato l’irrilevanza della commissione dei reati indicati come
reati fine quale prova della partecipazione alla associazione.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione al
rigetto della istanza di sostituzione della misura con il ricovero in una comunità
terapeutica, in ordine alla quale il Tribunale non aveva motivato in alcun modo,
nonostante l’allegazione del programma terapeutico e della attestazione dello
stato di tossicodipendenza.

CONSIDERATO IN

DiRrrro

ricorso è infondato.

1. Per quanto riguarda il primo motivo, mediante il quale è stata prospettata
violazione dell’art. 273 cod. proc. peri., in relazione alla ritenuta sussistenza dei
gravi indizi di partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di
stupefacenti, nonostante la insufficienza degli elementi probatori acquisti in tal
senso e l’irrilevanza al riguardo degli acquisti di sostanze stupefacenti effettuati
dal ricorrente, in quanto destinate ad uso personale o a procurarsi la provvista
necessaria (attraverso lo spaccio) per ulteriori acquisti per uso personale, deve
rilevarsi che il Tribunale ha ravvisato la partecipazione del Gamba al gruppo
criminale dopo aver illustrato le caratteristiche del sodalizio, i partecipanti allo
stesso ed i rispettivi ruoli al suo interno, oltre che le modalità di funzionamento
del gruppo, evidenziando il ruolo di spacciatore svolto in modo sistematico per
conta del gruppo dal Gamba, con il versamento dei proventi nella “cassa
del gruppo ed il ricevimento di un compenso per il contributo
apportata, ~limando anche la costante disponibilità del ricorrente nei
confronti del sodalizio. Al riguardo il Tribunale ha sottolineato gli esiti delle
intercettazioni ambientali eseguite presso l’abitazione di Marco Paura, ritenuta la
“sede operativa – del gruppo (nelle quali il Gamba viene indicato, unitamente ad
altri, come uno degli spacciatori operanti per il gruppo, e si fa riferimento ai

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della sostanza stupefacente, che poi in alcurf occasioni aveva anche venduto a

proventi della attività di spaccio), ed anche i continui contatti tra i vari
partecipanti alla associazione, in sistematico collegamento tra loro, nnoché tra il
ricorrente ed i capì del sodalizio, Celestino Abbruzzese ed Anna Palmieri, volti al
rifornimento dì stupefacenti, tra cui, in particolare, una telefonata nel corso della
quale il ricorrente chiese esplicitamente all’Abbruzzese di mettergli a disposizione
Amos Zicaro (altro spacciatore operante per conto e nell’ambito della medesima
associazione), evidentemente per uno scambio dì droga, richiesta giustificabile
solo con l’inserimento del Gamba nel gruppo criminale. Il Tribunale ha inoltre

della associazione i proventi della attività di spaccio, ed il sequestro in confronto
del ricorrente di sostanza stupefacente proveniente da una partita dì droga di
pertinenza della associazione, affermando anche la sufficienza della durata della
collaborazione per ritenere la partecipazione alla associazione e l’irrilevanza dello
stato di tossicodipendente del Gamba e della parziale destinazione al suo uso
personale delle sostanze stupefacenti.
Sulla base di tali elementi risulta, dunque, corretta la conclusione cui è
pervenuto il Tribunale, circa la sussistenza di gravi indizi di partecipazione del
ricorrente alla associazione, essendo stati evidenziati plurimi, univoci e
convergenti elementi circa la sua consapevole collaborazione alle attività del
gruppo ed al suo inserimento nello stesso, dimostrato soprattutto dal
versamento dei proventi della attività di spaccio al gruppo, circostanza,
quest’ultima, incompatibile con acquisti di stupefacente effettuati in autonomia,
per l’attività di spaccio svolta al di fuori del gruppo dal ricorrente, che
presuppone il pagamento delle forniture ma esclude alcuna ingerenza sui
proventi dello spaccio. Altrettanto correttamente è stata, poi, esdusa la rilevanza
dello stato di tossicodipendente del ricorrente e della destinazione di parte della
droga al suo consumo personale, trattandosi’ di circostanza non incompatibile con
l’inserimento nel sodalizio criminale.
In conclusione la doglianza circa l’insufficienza del quadro indiziarlo a carico
del ricorrente, con la conseguente violazione dell’art. 273 cod. proc. pen., risulta
infondata, essendo stati evidenziati gli elementi (tra cui la commissione dì
quattro reati fine) da cui è stato ricavato il ruolo specifico del Gamba nell’ambito
delle dinamiche operative e della crescita criminale dell’associazione (cfr. Sez. 6,
n. 1343 del 04/11/2015, Policastri, Rv. 265890; conf. sent. n. 1346 del 2016,
non massimata; Sez. 6, n. 50965 del 02/12/2014, D’Aloia, RAI. 261379; Sez. 1,
n. 43850 del 03/07/2013, Durand, Rv. 257800).

2. Le censure formulate con il secondo motivo, relative alla insufficienza della
motivazione in ordine alla adeguatezza della custodia cautelare in carcere ed alla

mancata sostituzione di tale misura con quella degli arresti domiciiian, sono
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sottolineato le richieste rivolte dall’Abbruzzese al Gamba di riversare nelle casse

inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata sostituita la
misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari dal
22 gennaio 2016, come si ricava dal certificato del Dipartimento della
Amministrazione Penitenziaria in atti, e non avendo, di conseguenza, più
interesse il ricorrente all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa
della mutata situazione di fatto, che ha assorbito la finalità perseguita
dall’impugnante, che ha già trovato concreta attuazione (cfr. Sez. U, a. 6624 del
27/10/2011, Marinaj, Rv.. 251694).

del primo motivo e della inammissibilità del secondo, con la conseguente
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 3/3/2016

Il ricorso deve, in condusione, essere respinto, a cagione della infondatezza

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