Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28964 del 03/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28964 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Perri Candido, nato a Cosenza il 5/7/1966
avverso l’ordinanza del 20/10/2015 del Tribunale di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dai Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso e in
subordine il rigetto;
udito per il ricorrente l’avv. Gianpiero Calabrese, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 20 ottobre 2015 il Tribunale di Catanzaro ha respinto la
richiesta di riesame presentata da Candido Perri nei confronti della ordinanza del
17 settembre 2015 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
Catanzaro, applicativa nei suoi confronti della custodia cautelare in carcere per i
reati dì cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. 309/90.
Il Tribunale, nel disattendere il gravame dell’indagato, ha ritenuto
sussistenti gravi indizi di colpevolezza del ricorrente sia in relazione ad uno dei
reati fine contestati (un episodio di cessione di stupefacente) sia quanto alla

Data Udienza: 03/03/2016

oartecioazione al sodalizio criminale, ed anche il pericolo di recidivanza, per il
carattere stabile e continuato della adesione al sodalizio illecito.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato mediante il suo
difensore, affidato a quattro motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall’art.
173 disp. att cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo ha prospettato la nullità della ordinanza impugnata
per la mancanza dei gravi indizi dì colpevolezza in relazione al reato fine

piazza del centro storico di Cosenza e la consegna di un involucro allo Zicari, non
essendo stata accertata la natura di quest’ultimo e non potendo quindi ricondursi
al ricorrente la cessione, compiuta successivamente e ad una certa distanza, da
parte dello Zicari ed a favore del Branca.
2.2. Con un secondo motivo ha denunciato insufficienza della motivazione in
ordine alla partecipazione alla associazione a delinquere, risultando insufficienti a
tal fine i tre incontri tra il ricorrente e gli appartenenti alla organizzazione (tra cui
quello relativo al contestato episodio di concorso nella commissione di un reato
fine dì spaccio).
2.3. Con un terzo motivo ha denunciato mancanza di motivazione circa le
esigenze cautelati, non essendo stata sufficientemente illustrata l’attualità e la
concretezza dette esigenze cautelari e l’inadeguatezza di altre misure, anche considerazione del tempo trascorso tra la commissione dei reati e l’applicazione
della misura.
2.3. Con il quatto motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di
motivazione in ordine alla indicazione dei criteri dì scelga della misura, circa la
adeguatezza e proporzionalità della misura adottata, e mancanza dì motivazione
circa la insufficienza o inadeguatezza degli arresti dorniciliari a salvaguardare le
ravvisate esigenze cautelati ed anche in ordine alla autonoma valutazione delle
esigenze stesse.

CONSIDERATO IN

addebitatogli, non essendo sufficiente la presenza del ricorrente nella stessa

Duarro

il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo, mediante il quale è stata prospettata la nullità della
ordinanza impugnata, a causa della mancanza di motivazione in ordine ai gravi
indizi di colpevolezza riguardo al reato fine contestato al ricorrente al capo w)
della rubrica (per avere, in concorso con Amos Ziaaro, consegnai» a Michele
Branca grammi 4,850 di sostanza stupefacente del tipo eroina, da cui erano
ricavabile 28 dosi singole), è inammissibile, perché con esso il ricorrente, pur
2

4.°‘$)

prospettando una nullità, tende, in realtà, a censurare la ricostruzione
dell’episodio di spaccio ascrittogli compiuta dal Tribunale, attraverso una diversa
lettura delle risultanze istruttorie, senza, però, individuare vizi, incongruenze o
mancanze della motivazione dell’ordinanza impugnata, nella quale, invece,
l’episodio e la partecipazione allo stesso del ricorrente sono stati ricostruiti in
modo chiaro e coerente.
Al riguardo, infatti, il Tribunale ha evidenziato le risultanze delle
intercettazioni telefoniche (dalle quali era emerso che Zicaro aveva fissato un

affinché gli procurasse lo stupefacente necessario per rifornire Branca ed

il

ricorrente lo aveva rassicurato al riguardo), e dei servizi di osservazione svolti
dalla polizia giudiziaria (nel corso dei quali Peni era stato visto consegnare un
involucro a Zicaro e quest’ultimo consegnarlo a Branca, al quale era poi stato
sequestrato un involucro contenente la sostanza stupefacente di cui alla
imputazione), affermando, sulla base dei contatti telefonici e delle successive
condotte, la sussistenza di gravi indizi di partecipazione del ricorrente all’episodio
di cessione di stupefacenti contestato:

tale motivazione risulta adeguata,

coerente e fondata su considerazioni corrette sul piano della logica, non essendo
stata ravvisata la gravità del quadro indiziano a carico del ricorrente solamente
sulla base della mancanza di spiegazioni alternative della sua presenza nel luogo
della cessione a favore dei Branca, bensì sulla base della concludenza delle sue
condotte nella direzione della cooperazione alla attività di spaccio; ne consegue
che tale motivazione non può dirsi mancante in guisa tale da determinare la
nullità della ordinanza impugnata sul punto, con la conseguente inammissibilità
della censura, che tende ad ottenere una rivisitazione degli accertamenti di fatto
(circa la partecipazione del ricorrente all’episodio di spaccio), compiuti dal
Tribunale.

2 LI secondo motivo di ricorso, mediante il quale è stata denunciata
l’insufficienza della motivazione in ordine ai gravi indizi di partecipazione alla
associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, è infondato.
Al riguardo il Tribunale, dopo aver illustrato le caratteristiche del sodalizio, i
partecipanti ed i rispettivi ruoli e le modalità di funzionamento del sodalizio, ha
evidenziato te varie conversazioni, sia ambientali sia telefoniche, dalle quali
emerge il ruolo di spacciatore per conto del gruppo svolto dal Perri, le
preoccupazioni- degli altri associati per i controlli ed i sequestri dallo stesso subiti,
l’obbligo dì versamento al gruppo dei proventi della attività di spaccio, nonché i
numerosi contatti telefonici con acquirenti di stupefacenti allo scopo di
concordare le cessioni della droga; il Tribunale ha inoltre sottolineato i ripetuti
accessi del ricorrente presso l’abitazione dì Marco Paura, individuata come base

3

appuntamento con Branca e immediatamente dopo aveva contattato il ricorrente

logistica del gruppo, allo scopo di rifornirsi di stupefacenti (come comprovato
anche da alcune telefonate), e quanto dichiarato dal collaboratore di giustizia
Adolfo Foggetti, che ha indicato il ricorrente come uomo al servizio di Celestino
Abbruzzese, cioè di uno dei capi della associazione.
A fronte di tale univoca ricostruzione il ricorrente ha ribadito l’insufficienza
degli elementi acquisiti per poter affermare la sua partecipazione alla
associazione, evidenziando la sua veste di consumatore e acquirente per uso
personale della sostanza stupefacente, omettendo, tuttavia, di considerare

della gravità del quadro indiziario circa la sua partecipazione alla associazione,
non essendo l’acquisto anche per uso personale incompatibile con il ruolo di
spacciatore per conto del sodalizio, come peraltro già evidenziato dal Tribunale,
ed essendo gli elementi probatori acquisiti stati collegati tra loro dai Tribunale in
modo logico, ponendo in relazione quanto emergente dalle conversazioni
intercettate con le condotte del Peni e con quanto riferito dal collaboratore
Foggetti.
Deve, pertanto, condudersi per l’infondatezza del motivo, inidoneo a scalfire
il complesso argornentativo della ordinanza impugnata in ordine alla
partecipazione del ricorrente alla associazione criminosa.

3. Per quanto riguarda la censura relativa alla insufficienza della motivazione
in ordine alla persistenza ed attualità delle esigenze cautelari, va osservato che il
Tribunale ha al riguardo adeguatamente motivato circa il persistere del pericolo
di recidivanza, desumendolo dalla stabile e prolungata adesione al sodalizio
criminoso, dalla personalità del ricorrente e dal suo particolare attivismo nella
attività di spaccio, desunto dalla ampia cerchia di acquirenti con cui era in
contatto: tale motivazione risulta sufficiente, avendo il Tribunale ritenuto ancora
sussistente il pericolo di recidivanza in considerazione dell’Inserimento stabile del
ricorrente nel sodalizio e della sua partecipazione attiva allo stesso,
desumendone„ correttamente, il persistere del vincolo con il gruppo, effettuando,
dunque, con esito positivo, la prescritta valutazione di perdurante attualità delle
esigenze cautelati, dì cui ha dato adeguatamente conto nella motivazione della
ordinanza impugnata, con la conseguente infondatezza anche dì tale motivo di
ricorso.

4.

Le censure relative alla insufficienza della motivazione in ordine alla

adeguatezza della custodia cautelare in carcere, sono inammissibili

per

sopravvenuta carenza di interesse, essendo stata sostituita la misura cautelare
della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari dal 29 gennaio 2016,
e non avendo, di conseguenza, più interesse il ricorrente all’impugnazione, la cuì
4

plurimi e convergenti elementi posti a fondamento della ritenuta sussistenza

attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto, che ha
assorbito la finalità perseguita dall’impugnante, che ha già trovato concreta
attuazione (cfr. Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694).

Il ricorso deve, in conclusione, essere respinto, a cagione della infondatezza
del secondo e del terzo motivo e della inammissibilità del primo e del quarto, con

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 3/312016

la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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