Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28961 del 10/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28961 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

SENTENZA

12 LUG

IL rP
Lzu

sul ricorso proposto da
Tubito Francesco, nato a Acquaviva delle Fonti il 4/3/1991

avverso l’ordinanza del 2/3/2015 del Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bari
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
letta la requisitoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto
Procuratore generale Vito D’Ambrosio, che ha concluso chiedendo l’annullamento
con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 2 marzo 2015 il Giudice per le indagini preliminari del
Tribunale di Bari ha convalidato il provvedimento del Questore di Bari del 24
febbraio 2015, che aveva imposto a Francesco Tubito il divieto di accedere a tutti
gli stadi e campi sportivi italiani dove si svolgono campionati o incontri di calcio,
l’obbligo di presentarsi presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Bari dieci
e cento minuti dopo l’orario di inizio di ogni incontro di calcio tutte le volte in cui
le squadre del Bari e della Nazionale italiana di calcio disputeranno competizioni
sportive ufficiali o amichevoli, il divieto di accedere alle zone circostanti lo stadio
San Nicola di Bari a partire da due ore prima e sino a due ore dopo la
conclusione di ogni incontro di calcio ufficiale disputati dalla squadra del Bari.

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Data Udienza: 10/02/2016

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso l’indagato mediante il suo
difensore, affidato a due motivi, così riassunti entro i limiti previsti dall’art. 173
disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione dell’art. 6, comma 1, I.
401/1989, per l’eccessiva compressione del tempo concessogli per difendersi e la
conseguente violazione del diritto di difesa, in quanto il decreto del Questore di
Bari gli era stato notificato il 2 marzo 2015 alle ore 9.25 ed era stato convalidato
lo stesso giorno alle ore 14.45, comprimendo del tutto il suo diritto di difesa.
2.2. Con il secondo motivo ha denunciato la mancanza della motivazione in
ordine alla pericolosità ed alla sussistenza dei presupposti per l’adozione del
provvedimento convalidato.

3. Il Pubblico Ministero ha ritenuto sussistente la violazione di legge
denunciata dal ricorrente, sottolineando l’emissione della ordinanza di convalida
nello stesso giorno in cui era stato notificato il decreto del Questore, con la
conseguente indebita compressione del diritto di difesa del destinatario della
misura, e, richiamando l’orientamento interpretativo più risalente, secondo cui
l’ordinanza di convalida che non abbia osservato il termine dilatorio di
quarantotto ore dalla notifica all’interessato del provvedimento del Questore
deve essere annullata con rinvio (onde consentire l’esercizio effettivo del diritto
di difesa e la pronuncia sulla effettiva necessità della misura), ha concluso per
l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Come ripetutamente affermato da questa Corte, in tema di procedimenti
aventi per oggetto la turbativa nello svolgimento di manifestazioni sportive,
rientra nei compiti demandati al giudice in vista della convalida del
provvedimento del Questore quello di verificare il rispetto del diritto di difesa del
destinatario della misura. L’attuale testo dell’art. 6 della I. 401 del 1989,
conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale 114 del 1997 con cui è
stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 13 I. 401 del 1989 (nella
parte in cui non si prevedeva che il provvedimento del Questore contenesse
l’avviso per il destinatario della facoltà di presentare eventuali difese al giudice
per le indagini preliminari), garantisce quel termine indispensabile che, per
uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive
al momento della notificazione del provvedimento amministrativo: il mancato
rispetto di tale termine per difetto incide pertanto sul diritto di difesa del

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sottoposto, inibendogli la possibilità di approntare congruamente le proprie
difese. E’ stato più volte ribadito che tale termine è posto a presidio del diritto di
difesa costituzionalmente garantito, da attuarsi attraverso la possibilità per il
sottoposto di presentare eventuali memorie o deduzioni (Sez. 3, n. 21788 del
16/02/2011, Di Giuseppe, Rv. 250372; Sez. 3, n. 17871 del 8.4.2009, Maarouf,
Rv. 243714; Sez. 3, n. 20776 del 15/4/2006, Marcassoli, Rv. 247182).
Nel caso di specie, l’ordinanza di convalida è stata emessa, rispetto alla data
di notifica del provvedimento, avvenuta il 2 marzo 2015 alle ore 14.45, lo stesso

nullità ex art. 178, lett. c) cod. proc. pen., con conseguente annullamento
dell’ordinanza impugnata.
Quanto alla problematica connessa al tipo di annullamento (se, cioè con o
senza rinvio), cui ha fatto riferimento il Pubblico Ministero nella sua requisitoria,
il Collegio condivide l’orientamento interpretativo di cui alla citata sentenza
21788 del 2011, secondo cui il mancato rispetto di detto termine determina la
sostanziale caducazione della efficacia del provvedimento del Questore,
ovviamente circoscritta alla parte relativa all’obbligo di presentazione, con la
conseguenza che non vi sono ragioni per disporre l’annullamento con rinvio,
essendo venuti gli effetti limitativi della libertà personale del provvedimento
impugnato, e che quindi si impone l’annullamento dell’ordinanza impugnata
senza rinvio, ferma restando la perdita di efficacia dell’originario provvedimento
del Questore limitatamente all’obbligo di presentazione del sottoposto e
rimanendo, invece, impregiudicata la parte del provvedimento relativa al divieto
di accesso ad impianti e/o manifestazioni, di natura amministrativa.

P.Q.M.
g

Annulla COI rinvio l’ordinanza impugnata e dichiara cessata l’efficacia del
provvedimento del Questore di Bari in data 24/2/2015 limitatamente all’obbligo
di presentazione.
Manda alla cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Questore
di Bari.
Così deciso il 10/2/2016

2 marzo 2015 alle ore 14.45, dunque senza osservare detto termine: da qui la

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