Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28959 del 10/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28959 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: LIBERATI GIOVANNI

CANC(, ,
SENTENZA

sul ricorso proposto da
Russo Giovanni, nato a Mugnano di Napoli il 24/3/1978
avverso l’ordinanza del 5/6/2014 del Tribunale di Napoli
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Liberati;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Carmine Gragnaniello, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 giugno 2015 il Tribunale di Napoli ha respinto
l’appello proposto da Giovanni Russo e altri nei confronti della ordinanza emessa
il 19 febbraio 2015 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Napoli, di rigetto della richiesta di revoca del sequestro preventivo di tre unità
abitative poste all’interno del Parco Roberta in Giugliano in Campania.
Nel disattendere l’impugnazione proposta dal Russo, unitamente ad altri due
interessati, il Tribunale ha evidenziato che, successivamente al sequestro,
disposto il 25 novembre 2009, di un complesso edilizio residenziale composto da
numerose unità abitative, in quanto interessato da lottizzazione abusiva, nel
verbale di esecuzione del sequestro, in data 11 maggio 2013, erano stati

Data Udienza: 10/02/2016

segnalati ulteriori interventi edilizi, con la conseguenza che, nonostante tali
interventi non avessero interessato le unità abitative acquistate dal ricorrente e
dagli altri appellanti, gli stessi non potevano utilmente invocare l’orientamento
interpretativo secondo cui per determinare il dies a quo di decorrenza del
termine di prescrizione del reato edilizio occorreva far riferimento alle singole
condotte poste in essere dal proprietario in relazione al suo lotto. Ha sottolineato
al riguardo il Tribunale che i reati contestati non potevano essere considerati
estinti per prescrizione, in considerazione della attività edilizia successivamente

pen., con la conseguente irrilevanza della condotta al riguardo tenuta dai terzi
interessati non indagati.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso Giovanni Russo, nella sua
veste di terzo interessato, mediante il suo difensore, denunciando violazione di
legge penale.
Ha esposto che successivamente al sequestro dell’area nella quale era stata
eseguita la lottizzazione abusiva, disposto il 25 novembre 2009, nell’aprile 2013,
eseguendo lo sgombero degli immobili, era stato rilevato l’ingresso abusivo in
uno di essi, che non determinava, però prosecuzione della attività edificatoria.
Richiamando l’orientamento interpretativo di questa Corte secondo cui
l’acquirente non può considerarsi, solo per tale sua qualità, terzo estraneo al
reato di lottizzazione abusiva, ha affermato che, quale acquirente, avrebbe
potuto utilmente far valere la prescrizione del reato, erroneamente non ravvisata
dal Tribunale, incorrendo in tal modo in violazione di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.

1. Va preliminarmente ricordato che il ricorso per cassazione avverso
ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso
solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli
“errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione così
radicali da rendere il complesso argomentativo posto a sostegno del
provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza,
completezza e ragionevolezza, e quindi inidoneo a rendere comprensibile il
percorso logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 5876 del 28/1/2004, Bevilacqua,
Rv. 226710. V. anche Sez. 3, Sentenza n. 29084 del 2015, Favazzo, Rv.
264121; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011; Sez. 6, n. 6589
del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893; Sez. 5, n. 35532 del 25/6/2010, Angelini,
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posta in essere, di cui gli indagati dovevano rispondere ai sensi dell’art. 41 cod.

Rv. 248129; Sez. 6, n. 7472 del 21/1/2009, Vespoli, Rv. 242916; Sez. 5, n.
8434 del 11/1/2007, Ladìana, Rv. 236255).
Ancora più di recente è stato precisato che è ammissibile il ricorso per
cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur
consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento
impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei
requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l’iter logico
seguito dal giudice nel provvedimento impugnato, (così Sez. 6, n. 6589 del

annullato il provvedimento impugnato che, in ordine a contestazioni per i reati
previsti dagli artt. 416, 323, 476, 483 e 353 cod. pen. con riguardo
all’affidamento di incarichi di progettazione e direzione di lavori pubblici, non
aveva specificato le violazioni riscontrate, ma aveva fatto ricorso ad espressioni
ambigue, le quali, anche alla luce di quanto prospettato dalla difesa in sede di
riesame, non erano idonee ad escludere che si fosse trattato di mere irregolarità
amministrative). Di fronte all’assenza, formale o sostanziale, di una motivazione,
atteso l’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a
mancare un elemento essenziale dell’atto.

2. Ciò premesso, ritiene il Collegio che nel caso all’odierno esame si sia in
presenza di una carenza di motivazione tale da configurare l’errata applicazione
di norme di diritto, in ordine all’ultimazione dei lavori (nel lotto che comprende i
beni acquistati dal ricorrente) e, conseguentemente, al dies a quo della
prescrizione.
È stato più volte sottolineato da questa Corte (cfr. in ultimo Sez. 3, n.
21715/2012, Fedeli, non mass.) che il reato di lottizzazione abusiva ha carattere
permanente ed è inquadrabile nella categoria dei reati progressivi nell’evento, la
cui permanenza continua per ogni concorrente sino a che di ciascuno di essi
perdura la condotta volontaria e la possibilità di fare cessare la condotta
antigiuridica dei concorrenti.
Conseguentemente, il concorso del venditore lottizzatore permane sino a
quando continua l’attività edificatoria eseguita dagli acquirenti nei singoli lotti,
atteso che egli, avendo dato causa alla condotta edificatoria dei concorrenti,
risponde, a norma dell’art. 41 cod. pen., dell’evento, che potrebbe fare cessare
attivando il potere di sospensione della lottizzazione del sindaco, della L. 28
febbraio 1985, n. 47, ex art. 18, comma 7.
La permanenza nel reato per gli acquirenti dei singoli lotti prosegue, invece,
sino a quando continua l’attività edificatoria nel lotto di riferimento, atteso che il
singolo acquirente non ha dato causa all’operazione lottizzatoria e risponde nei
limiti della propria partecipazione, realizzata attraverso l’attività negoziale o

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10.1.2013, Gabriele, Rv. 254893, nel giudicare una fattispecie in cui la Corte ha

edificatoria nel proprio lotto (cfr. Sez. 3, n. 18920 del 18/03/2014, Di Palma, Rv.
259752; Sez. 3, n. 20671 del 20/3/2012, D’Alessandro, Rv. 252914).
Non potrà, invece, il singolo acquirente rispondere dell’ulteriore attività
edificatoria realizzata negli altri lotti (cfr. Sez. Un. del 24.4.1992, Fogliani; Sez.
3, del 15.10.1997, Sapuppo ed altri; Sez. 3, 26.1.1998, Cusumano; Sez. 3, n.
1966 del 15.12.2001, dep. 21.1.2002, Venuti ed altri, Rv 220853; Sez. 3, n.
20006 del 20.4.2011, Buratti, Rv 250387).

prescrizione del reato di lottizzazione abusiva contestato all’originario
proprietario – committente ed alla impresa appaltatrice in relazione ai lotti
acquistati dagli appellanti, alla luce della attività edilizia successivamente posta
in essere su altri lotti del medesimo complesso, ritenendo irrilevante la condotta
osservata dai terzi interessati non indagati, tra cui l’attuale ricorrente,
omettendo, tuttavia, di dare atto del compimento di attività edificatoria nei lotti
di questi ultimi, e dunque della prosecuzione della attività illecita anche in
relazione a tali porzioni immobiliari, con la conseguente mancanza assoluta di
motivazione in ordine alla prosecuzione della permanenza del reato anche in
relazione al lotto acquistato dall’attuale ricorrente.
Alla luce delle considerazioni svolte e dei principi di diritto ricordati, consegue
che necessita, ai fini dell’individuazione della cessazione o meno della
permanenza del reato di lottizzazione abusiva in relazione al lotto di proprietà del
ricorrente, terzo acquirente di un immobile compreso nella lottizzazione abusiva,

accertare in modo concreto ed esaustivo l’epoca di ultimazione dell’immobile e
della eventuale prosecuzione della attività edificatoria, onde stabilire il momento
della cessazione della permanenza del reato e l’eventuale compimento della
prescrizione in relazione a tale lotto.
L’ordinanza impugnata deve, pertanto, essere annullata, nei termini come
sopra indicati, con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza l’impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli.
Così deciso il 10/2/2016

3. Nella specie il Tribunale di Napoli ha escluso la verificazione della

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