Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28955 del 29/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28955 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Avolio Alessandro, nato a Napoli, il 02/08/1974,

avverso l’ordinanza del 04/11/2015 del Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;

.e,~ .

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del prizweGkizgegito ~iato.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Alessandro Avolio ricorre per l’annullamento dell’ordinanza di cui in
epigrafe che, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero
avverso il provvedimento del 24/09/2015 del G.i.p. del Tribunale di Avellino che,
a seguito di convalida dell’arresto del ricorrente e sulla ritenuta sussistenza dei
gravi indizi di colpevolezza del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre
1990, n. 309 (trasporto e detenzione, a fine di cessione a terzi, di 536,00
grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, parte dei quali detenuta nella
propria abitazione), aveva applicato nei suoi confronti la misura coercitiva

Data Udienza: 29/01/2016

personale degli arresti domiciliari, ha ritenuto più adeguata a fronteggiare il
pericolo di reiterazione del reato la custodia cautelare in carcere, l’unica in grado
di recidere i legami dell’Avolio con gli ambienti criminali di riferimento che la
detenzione domiciliare non riuscirebbe a spezzare. Lo stabile inserimento
dell’imputato nei circuiti criminogeni che alimentano la sua attività di corriere
della droga e la sua funzione di cerniera tra i circuiti criminali dediti al traffico di
sostanze stupefacenti gravitanti nelle aree napoletana e pugliese, sono
desumibili, spiega il Tribunale, dalle due precedenti condanne alla pena di 5 anni

che non hanno sortito effetto alcuno), dal fatto che anche nell’occasione in
esame egli era stato bloccato mentre percorreva l’autostrada Napoli/Bari, dal
quantitativo di cocaina affidata alla sua custodia che palesa l’evidente fiducia
riposta nei suoi confronti.
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. e), cod. proc.
pen., la contraddittorietà e l’illogicità della motivazione che da fatti occorsi molti
anni prima e consumati a notevole distanza geografica tra loro, intende trarre
conclusioni a dir poco fantasiose. Del tutto illogico – prosegue – è ritenere che
egli possa, anche in regime di arresti domiciliari, continuare ad intrattenere
rapporti con la malavita, correndo il rischio di perdere il relativo beneficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è infondato.

3.Poiché viene eccepito il vizio di motivazione, deve essere ribadito, ancora
una volta, il principio che la Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria
logica a quella dei giudici di merito (nel che sta il requisito della manifesta
illogicità quale limite al sindacato di legittimità), dovendosi limitare a verificare
che il ragionamento seguito nella fase di merito sia intrinsecamente coerente e
non manifestamente illogico (cfr, da ultimo, in motivazione, Sez. 2, n. 9026 del
05/11/2013, Palurnbo, Rv. 258525; nello stesso senso, Sez. U, n. 12 del 31
maggio 2000, Jakani, secondo la quale

<<è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno; ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sé compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza 2 di reclusione ognuna per analoghi fatti commessi tra Lecce e Taranto (condanne . , strutturale della sentenza in sé e per sé considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri»; cfr., anche, Sez, U, n. 47289 del 24/09/2003 e Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, secondo le quali, «l'illogicità della motivazione, censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett e) cod. proc. pen., è quella evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali»). 3.1.La manifesta illogicità della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, per cui dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 1996). Ne consegue, per esempio, che il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito ma se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 1996). 3.2.Esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 1997). 3.3.La natura manifesta della illogicità pone un limite al sindacato della Corte di cassazione che le impedisce di sovrapporre la propria logica a quella del giudice dì merito o di preferire la versione più plausibile dei fatti proposta dal ricorrente. Quel che conta è la ragionevolezza della decisione. 3.4.Non si è mancato di rilevare, peraltro, che la motivazione del provvedimento che dispone una misura coercitiva è censurabile in sede di legittimità solo quando sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito o talmente priva di coordinazione e carente dei necessari passaggi logici da far risultare incomprensibili le ragioni che hanno giustificato l'applicazione della misura (Sez. 6, n. 49153/2015). 3 demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del 3.5.Fatte queste premesse, risulta agevole evidenziare che: a) non v'è alcuna frattura logica evidente tra le premesse di fatto individuate dal Tribunale e le conseguenze che ne sono state tratte in ordine allo stabile inserimento del ricorrente in circuiti criminogeni di più ampio respiro ed alle modalità con cui spezzare questi legami; b) il ricorso dell'Avolio si fonda, invece, su una diversa lettura della valenza cautelare del medesimo materiale e sulla sollecitazione ad una sua autonoma rivalutazione, da parte di questa Corte; c) il ricorrente stesso è però costretto a "minimizzare" la forte valenza sintomatica del rinvenimento di del reato), limitandosi a dedurre che non si può escludere che detta sostanza fosse destinata al suo consumo personale. 3.6.Ne consegue che il denunciato vizio di manifesta illogicità della motivazione non sussiste e che il ricorso deve essere respinto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/01/2016 parte della sostanza anche presso la propria abitazione (luogo di consumazione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA