Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28954 del 29/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28954 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Longo Filippo, nato a Catania il 14/07/1952,

avverso l’ordinanza del 12/11/2015 del Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
14~
Policastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del pre~igiaente ifF~Frate.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Filippo Longo ricorre per l’annullamento dell’ordinanza di cui in
epigrafe che, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame del provvedimento
del 26/10/2015 con cui il Giudice per le indagini preliminari di quel medesimo
Tribunale, sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza dei reati di
cui agli artt. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione, a fine di cessione a terzi di
100 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e di 260 grammi di
sostanza stupefacente del tipo marijuana; capo A) e 75, comma 2, d.lgs. n. 159
del 2011 (per aver commesso il reato di cui al capo A in costanza di sorveglianza

Data Udienza: 29/01/2016

..

speciale; capo B) aveva applicato nei suoi confronti la misura coercitiva
personale della custodia cautelare in carcere, ha annullato la misura
limitatamente a quest’ultima ipotesi di reato, confermandola nel resto.
1.1.Con unico motivo eccepisce, ai sensi dell’art. 606, lett. b) ed e), cod.
proc. pen., che il Tribunale ha eluso la questione relativa alla effettiva natura
stupefacente della sostanza detenuta, posto che non è stato effettuato nemmeno
il narcotest.

2.11 ricorso è infondato.

3.11 ricorrente lamenta che sulla sostanza detenuta non è stato effettuato
alcun accertamento tecnico, nemmeno il “narcotest”, sicché non v’è certezza
alcuna – nemmeno a livello gravemente indiziario – che oggetto materiale della
condotta fosse effettivamente sostanza stupefacente.
3.1.0sserva la Corte, in termini generali, che il ripudio della prova legale,
quale mezzo di conoscenza predeterminato dalla legge nel contenuto e negli
effetti, a favore del principio del libero convincimento del giudice, esclude che si
possa eccepire sotto il profilo della violazione di legge la ricostruzione del fatto
effettuata con prova diversa da quella che il suo oggetto suggerirebbe.
3.2.Non necessariamente la prova scientifica deve costituire lo strumento
tipico di accertamento del reato, quando, per esempio, anche massime di
esperienza possano supplire allo scopo. Già da tempo, per esempio, questa Corte
ha affermato il principio, mai messo in discussione, che la perizia, quale prova
scientifica, non può, come tutte le altre prove, vincolare il convincimento del
giudice, non trovando, nel vigente sistema, alcun riconoscimento le prove legali,
che facevano rifiutare la responsabilità del giudizio (Sez. 1, n. 15220 del
03/10/1978, Cannpria, Rv. 140494).
3.3. I casi in cui il giudice è obbligato a ricorrere esclusivamente alla prova
scientifica, quando non imposti da specifiche norme processuali (artt. 70, 196,
220, 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., 74 e 75, disp. att. c.p.p., per citarne
alcuni) sono limitati ai reati che nel precetto contengono elementi tecnici (o che
fanno riferimento a norme extrapenali di natura tecnica) la cui sussistenza (e
consistenza) non può che essere accertata con apposita strumentazione o con il
ricorso a specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (oltre i casi di
falso nummario, si pensi alle ipotesi, diversificate tra loro, della guida in stato di
ebrezza, o alla normativa tecnica in materia di acque, emissioni in atmosfera,
rifiuti, urbanistica, beni ambientali). In questi casi, la violazione di legge rileva
sotto il profilo della errata applicazione della norma penale o extrapenale i cui
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CONSIDERATO IN DIRITTO

presupposti fattuali di applicazione richiedono necessariamente (ed
esclusivamente) un accertamento di natura tecnica, non altrimenti superabile
con metodi equipollenti o alternativi di ricostruzione del fatto.
3.4.Con riferimento, invece, alla materia delle sostanze stupefacenti, la
necessità di stabilire la natura drogante della sostanza oggetto della condotta
materiale non comporta, diversamente da quella di accertare la percentuale di
principio attivo (quando ciò sia necessario), sempre e comunque accertamenti di
natura tecnica (cfr. sul punto Sez. 3, n. 22498 del 17/03/2015, Ristucchi, Rv.

ormai esaurite (si pensi ai casi di cessioni pregresse nei quali la prova è fornita
esclusivamente dalle testimonianze degli acquirenti o da intercettazioni
telefoniche) o di quelle relative a traffici oggetto di conversazioni telefoniche (i
casi di cd. “droga parlata”) che non hanno consentito il recupero della sostanza.
3.5.Quando questa Suprema Corte ha affermato il principio che ai fini
dell’adozione delle misure cautelari non è necessaria la perizia tossicologica,
essendo sufficiente il “narcotest” (si veda, sul punto, l’emblematica Sez. 6, n.
44789 del 30/09/2003, Trobiani, Rv. 227732), tuttavia non si è mancato di
sottolineare che anche il contesto può legittimare il convincimento sulla natura
stupefacente dell’oggetto dell’azione (nel caso in questione il convincimento che
si trattasse di cocaina, la sostanza importata in notevole quantità – 28
chilogrammi – risultava motivato dalle intercettazioni telefoniche, dalla
predisposizione del doppio fondo per l’occultamento della sostanza
nell’autocarro, dal viaggio in Spagna, dal rinvenimento della sostanza occultata
in tale sito, dal comportamento dei coindagati, dall’attenzione e dal
dispiegamento dì mezzi finanziari e materiali).
3.6.Quel che insomma si vuol dire è che il mancato utilizzo
dell’accertamento tecnico non comporta alcuna violazione di legge, ma può
determinare, semmai, vizio di insufficiente motivazione, quando non sia possibile
attingere “aliunde” la qualità e la natura drogante della sostanza detenuta (cfr.,
sul punto, Sez. 4, n. 22238 del 29/01/2014, Feola, Rv. 259157).
3.7.Nel caso in esame, per esempio, nel quale – peraltro – conta la valenza
gravemente indiziante del dato fattuale, il Tribunale ha tratto il non
manifestamente illogico convincimento che oggetto della detenzione fosse
proprio la sostanza oggetto di provvisoria contestazione: i) dalle stesse
ammissioni del ricorrente (che aveva affermato di detenere le sostanze per conto
terzi; sulla possibilità di valorizzare le dichiarazioni dell’imputato, cfr. Sez. 6, n.
43226 del 26/09/2013, Hu, Rv. 257462; Sez. 4, n. 4817 del 20/11/2013, De
Lorenzo, Rv. 229364); il) dal suo comportamento (avendo questi temporeggiato
prima di consentire alla Polizia di accedere nel suo appartamento ed essendo
stato osservato dall’esterno entrare nella stanza da bagno e compiere qualche
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263784), essendo altrimenti impossibile definire la rilevanza penale di condotte

operazione al suo interno); iii) dalle modalità stesse della detenzione della
sostanza occultata proprio nel bagno, nell’intercapedine tra la finestra e la
serranda.
3.8.11 convincimento, come detto, non è manifestamente illogico proprio
perché, in ossequio a condivise massime di esperienza, attribuisce al
comportamento tenuto dal ricorrente la consapevolezza dell’oggetto della
detenzione e della sua natura illecita (la natura stupefacente della sostanza),
consapevolezza causa a sua volta di una reazione all’accesso della Polizia non

3.9.Ne consegue che il ricorso deve essere respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma iter, Disp. Att. c.p.p.
Così deciso il 29/01/2016

altrimenti ragionevolmente spiegabile (né da lui spiegata).

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