Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28952 del 29/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28952 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Mascali Giuseppe, nato a Catania il 24/10/1982,

avverso l’ordinanza del 15/10/2015 del Tribunale di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del
provvedimento impugnato;
udito per il ricorrente l’avv. Alessandro Alfio Santangelo, che ha concluso
chiedendo l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Giuseppe Mascali ricorre per cassazione avverso l’ordinanza di cui in
epigrafe chiedendone l’annullamento per violazione dell’art. 275, comma 3-bis,
cod. proc. pen. e vizio di motivazione in punto di adeguatezza della custodia
cautelare in carcere quale unica misura coercitiva in grado di soddisfare le
esigenze cautelari specialpreventive.

Data Udienza: 29/01/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO

2.11 ricorso è fondato.

3.11 Mascali è ristretto in virtù di ordinanza custodiale applicatagli all’esito
della convalida del suo arresto siccome gravemente indiziato del reato di cui
all’art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 perché colto nella flagrante detenzione di 470

bordo della propria autovettura.
3.1.11 ricorrente non contesta il buon fondamento dell’accusa provvisoria e,
in particolare, della finalità illecita della detenzione, ulteriormente corroborata,
peraltro dal rinvenimento, a seguito di immediata perquisizione della sua
abitazione, di appunti contenenti nomi e cifre.
3.2.Egli eccepisce che l’ordinanza non spiega, se non con motivazione
insufficiente ed apodittica, per quale motivo la meno afflittiva misura degli arresti
domiciliari, se del caso anche con l’utilizzo dei dispositivi elettronici di cui all’art.
275-bis, cod. proc. pen., non sia adeguata a neutralizzare il pericolo di recidiva.
3.3.In effetti, il provvedimento impugnato non si conforma alle pregnanti
esigenze motivazionali imposte dall’art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen., come
aggiunto dall’art. 4, comma 3, legge 16 aprile 2015, n. 47, per sottolineare la
natura assolutamente residuale della custodia cautelare in carcere rispetto a
tutte le altre, massime quella degli arresti domiciliari con l’utilizzo dei dispositivi
elettronici di controllo.
3.4.Non assolve a tale onere una motivazione che, pur dando atto del
collegamento del ricorrente con «circuiti criminosi in grado di approvvigionarlo
di tali quantità e qualità di stupefacente», non spiega tuttavia le specifiche
ragioni per cui gli arresti domiciliari, con le procedure di controllo di cui all’art.
275-bis, cod. proc. pen., non sarebbero in grado di contenere la sua «spinta
criminogena» e la sua incapacità di «autocontrollo e di osservanza spontanea
delle regole impostegli con provvedimenti dell’autorità giudiziaria» (incapacità
che non è spiegato donde venga tratta).
3.5.La genericità delle considerazioni che supportano il giudizio di
inadeguatezza depone a favore di una motivazione apparente e autoreferenziale
che non può reggere al vaglio di legittimità sia perché non soddisfa la necessità,
ulteriormente ribadita dall’intero disegno riformatore tracciato dalla legge n. 47
del 2015, che l’applicazione di una misura custodiale prima di una sentenza
irrevocabile di condanna costituisce l’eccezione e non la regola e in quanto tale
va giustificata da esigenze reali non altrimenti fronteggiabili se non il sacrificio
massimo del diritto inviolabile alla libertà individuale, sia perché non spiega
2

grammi netti di sostanza stupefacente del tipo cocaina che stava trasportando a

affatto in che modo nemmeno l’applicazione dei dispositivo di controllo sia in
grado di contenere la ritenuta incapacità dell’indagato di autolimitare la propria
libertà personale.
3.6.Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio
al tribunale di Catania per nuovo esame sul punto.

P.Q.M.

La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma Iter, Disp. Att. c.p.p.
Così deciso il 29/01/2016

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Catania.

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