Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28951 del 29/01/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28951 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano
nel procedimento penale a carico di
Zidane Mohammed, nato in Marocco il 02/07/1987,

avverso l’ordinanza del 10/11/2015 del Tribunale del riesame di Milano;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano ricorre per
l’annullamento dell’ordinanza del 10/11/2015 di quel medesimo Tribunale che ha
annullato il provvedimento del 29/09/2015 con cui il Giudice per le indagini
preliminari di quel capoluogo, sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi di
colpevolezza del reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309,
commesso il 16/04/2011, e delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, lett. a), b)

Data Udienza: 29/01/2016

e c), cod. proc. pen., aveva applicato al sig. Mohammed Zidane la misura
coercitiva personale della custodia cautelare in carcere.
1.1.Con unico, articolato motivo eccepisce l’erronea applicazione dell’art.
309, comma 9, cod. proc. pen., come modificato dall’art. 11, comma 3, legge 16
aprile 2015, n. 47, perché – deduce – il G.i.p. aveva effettuato un’autonoma
valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificavano la
misura.

2.11 ricorso è inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

3.11 pubblico ministero imputa al Tribunale del riesame la violazione di una
norma che nel caso in esame non è stata la causa concreta dell’annullamento
dell’ordinanza cautelare del G.i.p..
3.1.E’ pur vero che il Tribunale ha sostenuto che l’ordinanza cautelare
genetica peccava di autonoma valutazione della sussistenza delle esigenze
cautelari e dell’impossibilità di fronteggiarle con misure meno afflittive di quella
applicata, e che di conseguenza violava gli artt. 292, comma 2, lett. c) e c-bis),
e 275, commi 3, primo periodo, e 3-bis, cod. proc. pen. (pag. 3); è altrettanto
vero però che tale affermazione è stata ridimensionata e circoscritta, a pag. 6
del provvedimento impugnato, alla sola parte del provvedimento genetico
relativa alla valutazione del pericolo di inquinamento probatorio, con esclusione,
quindi, sia dei gravi indizi di colpevolezza, sia delle esigenze cautelari di cui
all’art. 274, lett. b) e c), cod. proc. pen., che il Tribunale ha affermato esser stati
autonomamente valutati.
3.2.Quanto alla valutazione di adeguatezza della specifica misura applicata,
il Tribunale, pur dando atto che l’ordinanza genetica appariva carente di
autonoma motivazione sul punto, non ne ha però tratto la conseguenza della
automatica nullità, ritenendo possibile procedere, in questo caso, alla
integrazione della motivazione mancante. Secondo l’ordinanza impugnata,
infatti, l’art. 309, comma 9, ultimo periodo, cod. proc. pen., come modificato
dalla legge n. 47 del 2015, si applica alle sole ipotesi in esso espressamente
previste (autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli
elementi forniti dalla difesa), con esclusione dei casi in cui manchi un’autonoma
valutazione in ordine alla adeguatezza della misura adottata.
3.3.Non appartiene all’economia della presente decisione stabilire, alla luce
della questione devoluta dal pubblico ministero, se l’interpretazione del Tribunale
circa il rapporto tra gli artt. 292, comma 1, lett. c-bis), ultima parte, e 309,
comma 9, ultima parte, cod. proc. pen., come modificati dalla legge n. 47 del
2

CONSIDERATO IN DIRITTO

2015, sia corretta oppure no; quel che rileva è che dal principio esposto nel
capoverso che precede il Tribunale ha ritenuto necessario dover procedere alla
valutazione, nel merito, delle esigenze cautelari che, con motivazione ampia
(pag. 9), ha ritenuto insussistenti perché non più attuali. Di qui l’annullamento
dell’ordinanza genetica.
3.4.0rbene, come anticipato, l’eccezione del pubblico ministero è del tutto
eterogenea rispetto alle reali motivazioni del provvedimento impugnato che non
ne costituiscono l’oggetto e non sono affatto affrontate in questa sede.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso del PM.
Così deciso il 29/01/2016

3.5.Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

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