Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28950 del 29/01/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28950 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: ACETO ALDO

SENTENZA

DEPOTATA IN CÀNCELLE Rt
sul ricorso proposto da
Pedone Salvatore Elio, nato a Palermo il 30/03/1949,

avverso l’ordinanza del 21/10/2015 del Tribunale di Roma;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ido
Policastro, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.11 sig. Salvatore Elio Pedone ricorre per cassazione avverso l’ordinanza di
cui in epigrafe chiedendone l’annullamento per vizio di motivazione e violazione
di legge.

2.Con separato atto, sottoscritto personalmente dal ricorrente e trasmesso
dalla Direzione della Casa Circondariale di Civitavecchia ove è attualmente
ristretto il 25/01/2016, il Pedone ha dichiarato di rinunciare all’impugnazione.

Data Udienza: 29/01/2016

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.II ricorso è inammissibile per rinuncia.

4.La rinuncia all’impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e
recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge
ricollega l’effetto della inammissibilità dell’impugnazione stessa (Cass., Sez. 1,
12 luglio 1996, Fucci; Cass. 18 gennaio 1991, Lombardi; Cass. 14 gennaio 1994,

ammette equipollenti e deve essere formulato nelle forme e nei termini stabiliti
dall’art. 589 c.p.p., al fine di garantire la provenienza dal soggetto legittimato e
la ricezione dell’atto da parte degli organi competenti.
Nel caso di specie sussistono i requisiti fissati dalla legge, in quanto la
dichiarazioni di rinuncia è stata fatta personalmente dal Pedone con specifica
indicazione del procedimento che lo riguarda ed è stata tempestivamente
depositata nei termini in epigrafe indicati.
Si impone, pertanto, la declaratoria di inammissibilità de t ricorsto, ai sensi
dell’art. 589 c.p.p. e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. d).

5.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di
elementi indicativi dell’assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al
versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento) alla Cassa delle
Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di Euro 500,00 (cinquecento)
alla Cassa delle Ammende.
La Corte inoltre dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa
al Direttore dell’Istituto Penitenziario competente a norma dell’art. 94, comma Iter, Disp. Att. c.p.p.

Così deciso il 29/01/2016

Borlotti; Cass. 2 febbraio 1996, Ruggiero). È altresì negozio formale che non

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA