Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2895 del 11/11/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2895 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCALCO MANUEL N. IL 27/02/1986
avverso la sentenza n. 620/2008 GIUDICE DI PACE di LATINA, del
20/01/2010
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;
Data Udienza: 11/11/2015
112 Scalco
Motivi dello decisione
L’appello qualificato come ricorso per cassazione proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116.13 del Codice della strada è inammissibile. Infatti
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna de/ricorrente al pagamento delle spese de/procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500 a titolo di
sanzione pecuniaria.
F’ Q M
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a
favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.
Roma 11 novembre 2015
esso è stato redatto da legale non abilitato al patrocinio davanti a questa Suprema corte.