Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2895 del 07/12/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2895 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GAZZARA SANTI
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CELLI MASSIMILIANO N. IL 27/01/1969
avverso la sentenza n. 4313/2007 CORTE APPELLO di ROMA, del
30/09/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTI GAZZARA;
Data Udienza: 07/12/2012
RITENUTO:
-che il Tribunale di Roma, con sentenza del 16/1/2007, resa a seguito di rito abbreviato,
dichiarava Massimiliano Cern colpevole del reato di cui all’art. 73, co 1, d.P.R. 309/90, perché
deteneva illecitamente a fini di spaccio sostanza stupefacente del tipo cocaina, e lo condannava
alla pena di anni 3 di reclusione ed euro 20.000,00 di multa, con applicazione della pena
accessoria della interdizione dai pp.uu. per la durata di anni 5;
nell’interesse dell’ imputato, con sentenza del 30/9/2011, in riforma del decisum di prime cure,
ritenuta la continuazione con il reato giudicato con la sentenza della Corte di Appello di Roma
in data 15/2/2006, irrevocabile il 4/6/2006, ha rideterminato la pena in complessivi anni 3 mesi
6 di reclusione ed curo 10.000,00 di multa, con conferma nel resto;
-che la difesa del Celii ha proposto ricorso per cassazione eccependo vizio di motivazione in
relazione alla mancata concessione della attenuante di cui al ce. 5 dell’art. 73;
-che la doglianza si palesa manifestamente infondata, rilevato che il giudice di merito ha
evidenziato gli elementi ritenuti, a giusta ragione, inibenti la concessione della attenuante in
questione, quali il dato ponderale della sostanza, il numero delle dosi ricavabili, la
elevatissima percentuale di purezza di parte della droga, il frazionamento in diversi
quantitativi, la presenza di bilancini di precisione e di sostanza da taglio nella abitazione del
prevenuto, tutti, peraltro, comprovanti una organizzata attività di spaccio;
-che il ricorso va dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di curo 1.000,00.
Così deliberato in camera di consiglio il 7/12/2012.
Il Consigliere estensore
dott. Santi Gazzara
Il Presid nte
dott,ssa Claudia
-che la Corte di Appello di Roma, chiamata a pronunciarsi sull’appello interposto