Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28945 del 17/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28945 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Marku Dritan nato in Albania il 26/03/1986
avverso la sentenza del 14/04/2015 del Tribunale di Spoleto
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Poilicastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 14 aprile 2015 il Tribunale di Spoleto su richiesta
delle parti applicava a Dritan Marku la pena di anni 2 di reclusione ed euro 5.000
di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 5, TU stup. Il Tribunale rilevava la
non ricorrenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex
art. 129, cod. proc. pen. e la correttezza della qualificazione giuridica data al
fatto oggetto del processo nonché della pena pattuita.
2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per
cassazione il Marku deducendo un unico motivo.
2.1 Si duole il ricorrente di vizio della motivazione in ordine alla affermata
insussistenza dei presupposti del suo proscioglimento ex art. 129, cod. proc.
pen. con particolare riguardo alla sua colpevolezza per il reato ascrittogli.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Data Udienza: 17/03/2016

1.11 ricorso è inammissibile.
2. Con un unico motivo il ricorrente lamenta sostanzialmente la mancanza di
motivazione in ordine alla intera vicenda processuale anche sotto il profilo del
merito.
Questa Corte ha ripetutamente affermato che la sentenza del giudice di
merito che applichi la pena su richiesta delle parti può essere oggetto di controllo
di legittimità, sotto il profilo della motivazione, soltanto se dal testo della
sentenza impugnata appaia evidente la sussistenza delle cause di non punibilità

256359); che in altri termini il richiamo all’art. 129 cit., presente nella specie, è
sufficiente a far ritenere che il giudice abbia verificato ed escluso la presenza di
cause di proscioglimento, non occorrendo ulteriori e più analitiche disamine al
riguardo (tra le molte, Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011, Alba, Rv. 252085).
3. A norma dell’art. 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità – non
potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) – segue l’onere delle spese del procedimento, nonché
quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma,
equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 2.000,00.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.

Così deciso il 17/03/2016

di cui all’art. 129 c.p.p. (tra le molte, Sez.5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv.

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