Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28944 del 17/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28944 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Mansour Mouhamadou Ngom nato in Senegal il 04/10/1982
2. Mbaye Ngom nato in Senegal il 03/12/1977
avverso la sentenza del 30/03/2015 della Corte d’appello di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo per Mouhamadou Mansour l’ annullamento
con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena quanto al capo A),
qualificato lo stesso ai sensi dell’art. 171, primo comma, lett. c, L. 633/1942;
rigetto nel resto; per Mbaye rigetto del ricorso;
uditi per gli imputati l’avv. Francesca Fera in sostituzione degli avv. Monica
Colella e Alessandro Stomeo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza
rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 30 marzo 2015 la Corte d’appello di Lecce
parzialmente riformava la sentenza in data 31 gennaio 2012 con la quale il
Tribunale di Lecce aveva condannato Ngom Mouhannadou Mansour e Ngom
Mbaye alla pena di anni 1 mesi 1 di reclusione ed euro 2.700 di multa il primo ed
alla pena di anni 1 mesi 1 di reclusione ed euro 4.000 di multa il secondo, per i

Data Udienza: 17/03/2016

reati di cui agli artt. 171 ter, comma 2, lett. a), L. 633/1942, 474, 648 cod. pen.
loro rispettivamente ascritti. La Corte territoriale riconosceva ad entrambi
l’attenuante di cui all’art. 648, secondo comma, cod. pen. e quindi riduceva la
pena a mesi 6 di reclusione ed euro 400 di multa ciascuno. In particolare
osservava il giudice di appello che il possesso e la finalità di vendita delle merci
contraffatte sequestrate ad entrambi gli imputati dovevano considerarsi
presuntivamente certi così come la riferibilità ad autori noti del contenuto dei CD
verificati dagli operanti “a campione” imputata al solo Mansour ed alla tutela del

commissione del delitto di ricettazione ascritto ad entrambi dovesse anch’esso
ragionevolmente presumersi in assenza di affermazioni difensive in ordine alla
provenienza di detti supporti.
2. Avverso la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso
per cassazione il Mansour deducendo cinque motivi.
2.1 Con un primo motivo si duole di violazione di legge in relazione
all’applicazione dell’art. 171

ter, L. 633/1942, affermandone l’erroneità per

l’assenza di prova di destinazione alla vendita dei CD/DVD sequestratigli.
2.2 Con un secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione sempre in ordine allo stesso reato, ma in relazione alla sua
sussistenza materiale concreta, essendovi assenza di prova circa la violazione
degli specifici correlativi diritti di autore.
2.3 Con un terzo motivo si duole di violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine al delitto di ricettazione, non potendosi il medesimo essere
affermato soltanto sulla base dell’omessa indicazione della provenienza di dette
merci.
2.4 Con un quarto motivo lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e particolarmente per la
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen.
2.5 Con un quinto motivo si duole della mancata applicazione della causa di
non punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen.
3. Avverso la sentenza, tramite il difensore fiduciario, ha altresì proposto
ricorso per cassazione lo Mbaye deducendo quattro motivi.
3.1 Con un primo motivo lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione relativamente al ritenuto reato di cui all’art. 474, cod. pen.
evidenziando particolarmente la carenza motivazionale circa la sua
consapevolezza della contraffazione di marchio della merce sequestratagli.
3.2 Con un secondo motivo si duole di violazione di legge e vizio della
motivazione in relazione al delitto di ricettazione, non potendosi il medesimo
essere affermato soltanto sulla base dell’omessa indicazione della provenienza di
dette merci.
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marchio delle scarpe contraffatte imputate allo Mbaye; rilevava poi che la

3.3 Con un terzo motivo lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e particolarmente per la
mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4 cod. pen.
3.4 Con un quarto motivo si duole della mancata applicazione della causa di
non punibilità prevista dall’art. 131 bis, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono parzialmente fondati per le ragioni che seguono.

l’erronea qualificazione del fatto imputatogli sub A della rubrica. Sostiene che
tale fatto, contestato ex art. 171 ter, secondo comma, lett. a), L. 633/1941, non
è sussistente ovvero debba essere sussunto nella meno grave ipotesi di reato di
cui al primo comma di detta disposizione legislativa. Ciò in quanto difetta la
prova che egli abbia venduto o comunque ceduto più di 50 copie o esemplari di
opere tutelate dal diritto di autore e diritti connessi.
Il motivo è fondato rispetto alla subordinata ipotizzazione della fattispecie di
minor gravità.
Il Collegio infatti intende ribadire il principio che «In tema di tutela del diritto
di autore, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 171- ter, comma
secondo lett. a), della legge 22 aprile 1941 n. 633, occorre che gli esemplari di
opere tutelate superino il numero di cinquanta e che vi sia stato un effettivo atto
di vendita o di cessione del detto numero di copie o esemplari, atteso che per
questa diversa e più grave ipotesi di reato è esclusa la equiparazione alla vendita
e cessione delle condotte di semplice detenzione, sia pure a fini di vendita,
sussistente per l’ipotesi di cui allo stesso art. 171 ter, comma primo, come
esplicitato con le modificazioni introdotte dalla legge 18 agosto 2000 n. 248»
(Sez. 3, n. 15156 del 18/01/2006, PM in proc. Diop, Rv. 233922).
Nel caso di specie, essendo appunto contestata in fatto soltanto la
detenzione e la messa in vendita di CD/DVD contraffatti, in diritto deve essere
ritenuta la meno grave ipotesi di reato di cui all’ art. 171 ter, primo comma, lett.
c), L. 633/1941.
3. Con il secondo motivo il Mansour lamenta violazione di legge e vizio della
motivazione relativamente alla attribuzione della proprietà di detti supporti
nonché in ordine al loro effettivo contenuto. In particolare afferma che manca la
prova della prima circostanza e che è carente quella della seconda.
Il motivo è infondato.
La Corte territoriale ha adeguatamente e congruamente motivato in ordine
alla riferibilità al Mansour dei CD/DVD ed al contenuto, illecito, degli stessi.
Anzitutto ha rilevato che, stanti le circostanze di tempo e luogo del sequestro dei
supporti in questione, il possesso degli stessi poteva indifferentemente essere

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2. Con un primo motivo il Mansour critica la sentenza impugnata per

riferito all’uno ovvero all’altro degli imputati. In secondo luogo ha poi osservato
che le caratteristiche “artigianali” dei supporti medesimi e l’assenza dei
contrassegno SIAE ne poteva ragionevomente far presumere il contenuto
contraffattorio, peraltro verificato “a campione” dal teste operante Visconti.
4. Con il terzo motivo il Mansour si duole di violazione di legge e vizio della
motivazione quanto alla affermazione della sua penale responsabilità per il reato
di cui all’art. 648, cod. pen., facendo leva essenzialmente sul principio nemo
tenetur se detegere, asserendone la violazione da parte della Corte d’appello di

Il motivo è infondato.
Diversamente da quanto opina il ricorrente, la Corte territoriale ha basato il
proprio ragionamento sul fatto che l’imputato non ha dato alcuna spiegazione in
ordine alla provenienza dei supporti sequestratigli. Quindi ha fondato il
correlativo giudizio di colpevolezza non sulla sua mancata “confessione” della
provenienza illecita di tali supporti, che è presupposto oggettivo e soggettivo del
reato de quo, quanto piuttosto sulla considerazione -di comune esperienza- che
data la loro specifica tipologia non potessero che avere tale provenienza e da
terzi, non avendo appunto l’imputato nemmeno allegato di esserne il
“produttore”.
5. Con il quarto motivo il Mansour ha denunziato violazione di legge e vizio
della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare criticando
la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, n. 4, cod. pen.
Il motivo è infondato.
La Corte d’appello di Lecce infatti ha indicato un preciso e dunque, come
pretende il ricorrente sulla scorta della giurisprudenza di legittimità che cita,
“concreto” elemento valutativo a fondamento della decisione di non applicazione
di detta attenuante, che ovviamente nel merito non è sindacabile in questa sede.
6. Risulta invece fondato il quinto motivo di impugnazione dedotto dal
Mansour.
Da tutto il tessuto motivazionale della sentenza di appello può infatti
desumersi che il giudice del merito possa valutare se, come appunto richiesto dal
ricorrente, risulti applicabile la speciale causa di non punibilità prevista dall’art.
131 bis, cod. pen.
In questo senso il Collegio intende ribadire il condivisibile principio che
«L’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, previsto
dall’art.131-bis cod. pen., è applicabile anche in sede di giudizio di legittimità
sulla base di un apprezzamento limitato alla astratta compatibilità dei tratti della
fattispecie, come risultanti dalla sentenza impugnata e dagli atti processuali, con
gli indici-criteri e gli indici-requisiti indicati dal legislatore, cui segue in caso di
valutazione positiva, sentenza di annullamento con rinvio al giudice di merito.
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Lecce.

(In motivazione, la Corte ha sottolineato come ciò consenta di contemperare
l’obbligo di rilevazione d’ufficio, discendente dal disposto dell’art. 129 cod. proc.
pen., con la fisiologia del giudizio di legittimità, che preclude valutazioni in fatto)
(cfr. Sez. 3, n. 38380 del 15/07/2015, Ferraiuolo, Rv. 264795).
7. Passando al ricorso dello Mbaye, con il primo motivo dello stesso si
lamenta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione
di penale responsabilità per il reato di cui all’art. 474, cod. pen.
Il motivo è inammissibile.

in sequestro e sulla relativa consapevolezza dello Mbaye è adeguata e congrua
nonchè puntualmente riscontrante gli argomenti difensivi, con particolare
riguardo alla “grossolanità” della contraffazione medesima, allegata quale
ragione scriminante, ed alla registrazione dei marchi implicati.
Nello sviluppo argomentativo della censura il ricorrente a ben vedere ne
chiede non una verifica quale prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen., bensì una riconsiderazione di merito, pacificamente non consentita in
questa sede di legittimità.
8. Quanto al secondo ed al terzo motivo dello Mbaye, essendo i medesimi
articolati in modo pressochè pedissequo rispettivamente al terzo ed al quarto
motivo del ricorso del Mansour, basti richiamare quanto in merito sopra
argomentato sulla infondatezza degli stessi.
9. Come per il quinto motivo del ricorso del Mansour, si deve invece
affermare la fondatezza del quarto motivo -identico- del ricorso dello Mbaye.
10. In conclusione, il reato di cui al capo A contestato al Mansour va
riqualificato ai sensi dell’art. 171 ter, primo comma, lett. c), L. 633/1941 e, per
l’effetto, va annullata la sentenza impugnata in punto determinazione della pena
irrogata al Mansour medesimo.
La sentenza inoltre deve essere annullata per entrambi gli imputati,
rinviando al giudice di appello la valutazione della richiesta di applicazione
dell’art. 131 bis, cod. pen.
Nel resto i ricorsi devono essere rigettati.

P.Q.M.
Qualificato il delitto ascritto al Mouhamadou Ngom Mansour al capo A) come
violazione dell’art. 171 ter, 10 comma, lett. c), legge n. 633/1941, annulla la
sentenza impugnata nei confronti dello stesso quanto alla determinazione della
pena.
Annulla altresì la sentenza medesima, nei confronti di entrambi gli imputati,
quanto alla richiesta applicazione dell’ art. 131 bis, cod. pen. con rinvio, sul
punto, ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce.
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La motivazione spesa dalla Corte territoriale sulla contraffazione delle scarpe

Rigetta nel resto i ricorsi.

Così deciso il 17/03/2016

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