Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28943 del 17/03/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 3 Num. 28943 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Pignalosa Sergio nato a Portici il 28/11/1947
avverso la sentenza del 12/11/2013 del Tribunale di Siracusa
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 12 novembre 2013 il Tribunale di Siracusa
condannava Sergio Pignalosa alla pena di mesi 4 di arresto ed euro 10.000 di
ammenda per il reato di cui all’art. 20, lett. B), L. 47/1985. Rilevava il Tribunale
che gli accertamenti di pg esperiti asseverassero l’abuso edilizio ascritto al
prevenuto e che se ne dovesse affermare altresì la riferibilità al medesimo.
2. Contro la decisione, tramite il difensore fiduciario, ha proposto ricorso per
cassazione l’imputato deducendo due motivi.
2.1 Con un primo motivo lamenta violazione del proprio diritto di difesa non
avendo il primo giudice concesso un rinvio per impedimento del difensore
tempestivamente comunicato.
2.2 Con un secondo motivo si duole della violazione dell’art. 110, cod. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 primo motivo di ricorso è fondato.

Data Udienza: 17/03/2016

2. Risulta dal testo della sentenza che, il giorno stesso nel quale è stata
pronunciata nella prima mattinata, il difensore fiduciario dell’imputato aveva
ritualmente fatto pervenire alla cancelleria del giudice una documentata istanza
di rinvio per ragioni di salute. Dal testo della sentenza stessa si apprende altresì
che tale istanza è stata sottoposta dall’ausiliario di udienza al giudicante durante
la camera di consiglio e quindi inequivocabilmente prima che la decisione fosse
emessa.
Non può aversi dubbio che era obbligo del giudice esaminare l’istanza e

avvenuto, ritenendo anzi il giudice stesso, erroneamente, che tale istanza non
fosse tempestiva.
Così facendo ha evidentemente violato il diritto di difesa del Pignalosa, di
conseguenza provocando la nullità insanabile della sentenza ex artt. 178, lett. c),
179, comma 1, 185, comma 1, cod. proc. pen.
3. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata senza rinvio,
stante la previsione di cui all’art. 185, comma 3, cod. proc. pen., e per l’effetto
va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.

P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli
atti al Tribunale di Siracusa.

Così deciso il 17/03/2016

decidere su di essa. Non è altresì dubitabile che ciò, nemmeno per implicito, sia

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA