Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28941 del 17/03/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28941 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA

sui ricorsi proposti da
1. Corti Piero nato a Olginate il 25/10/1946
2. Inglese Rosalba nata a Enna il 22/03/1949
3. Sica Pasquale nato a Albenga il 14/12/1961
4. Sfinjari Shkelquim nato in Albania il 31/03/1968
avverso la sentenza del 20/11/2013 della Corte d’appello di Genova
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Aldo
Policastro, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi;

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 20 novembre 2013 la Corte d’appello di Genova
confermava la sentenza in data 30 maggio 2011 del Tribunale di Savona con la
quale Corti Piero, Inglese Rosalba, Sica Pasquale e Sfinjari Shkelquim erano stati
condannati alla pena di mesi uno di arresto ed euro 8.000 di ammenda per il
reato di cui agli artt. 110, 113, cod. pen., 44, lett. B), d.P.R. 380/2001, mentre
erano stati assolti per quello di cui all’art. 110, 113, cod. pen., 181, d.lgs.
42/2004. La Corte territoriale ribadiva che doveva considerarsi sussistente il
reato per il quale vi era stata condanna in quanto gli imputati, nei rispettivi ruoli

Data Udienza: 17/03/2016

di committenti il Corti e la Inglese, direttore dei lavori il Sica ed esecutore lo
Sfinjari, avevano realizzato una effettiva modifica della destinazione d’uso
dell’immobile di proprietà dei primi, per il quale non poteva considerarsi
sufficiente il rilascio della DIA, ma invece necessario il rilascio di permesso di
costruire.
2. Avverso la decisione, tramite il difensore fiduciario, gli imputati hanno
proposto ricorso per cassazione deducendo un unico articolato motivo.
2.1 Lamentano i ricorrenti vizio della motivazione essenzialmente in ordine

trattasi e quindi affermata necessità di atto assentivo diverso da quello loro
rilasciato.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono inammissibili.
2. Con l’unico motivo dedotto i ricorrenti denunciano la contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, sotto diversi
profili.
Il motivo è manifestamente infondato.
La Corte d’appello di Genova infatti ha dato adeguata e logicamente congrua
risposta dalle doglianze sottopostele con il gravame. In particolare ha analizzato
con puntualità e precisione argomentativa la questione, decisiva, del mutamento
della destinazione d’uso della porzione immobiliare

de qua,

traendone la

giuridicamente corretta conseguenza che nel caso di specie non fosse sufficiente
la DIA, ma invece necessario il permesso a costruire.
Tale principio di diritto è peraltro pacifico nella giurisprudenza di questa
Corte (v. ex pluribus, da ultimo, Sez. 3, n. 42453 del 07/05/2015, Fedeli, Rv.
265191).
Nello sviluppare argomentativamente la censura i ricorrenti del resto
adducono elementi valutativi di tipo strettamente fattuale che non possono
essere considerati in questa sede, essendo altresì pacifico il principio di diritto
che «In tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la
rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e
l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione
dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una
migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito» (tra
le molte, da ultimo, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).
3. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte
costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per
ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria

2

alla asserita modifica della destinazione d’uso della porzione immobiliare di che

dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.,
l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma,
in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 1.500,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della Cassa

Così deciso il 17/03/2016

delle Ammende.

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