Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 28940 del 23/02/2016


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Penale Sent. Sez. 3 Num. 28940 Anno 2016
Presidente: FIALE ALDO
Relatore: MANZON ENRICO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Kovaci Ardian nato in Albania il 18/04/1974
avverso la sentenza del 06/12/2013 della Corte d’appello di L’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Manzon;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia
De Nardo, che ha concluso chiedendo annullarsi con rinvio la sentenza
impugnata limitatamente alla determinazione della pena;

RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6 dicembre 2013 la Corte d’appello di L’Aquila
parzialmente riformava la sentenza in data 14 aprile 2012 con la quale il Gup del
Tribunale di Pescara aveva condannato Ardian Kovaci alla pena di anni 4 di
reclusione ed euro 18.000 di multa per il reato di cui all’art. 73, comma 1 bis,
d.P.R. 309/90 (detenzione in concorso con altra persona giudicata
separatamente di Kg. 23 di sostanza stupefacente tipo marijuana), previa
dichiarazione di equivalenza dell’aggravante ex art. 80, stesso decreto alle
circostanze attenuanti generiche altresì applicata la diminuente per il rito
abbreviato. La Corte territoriale confermava il giudizio di responsabilità penale
dell’imputato, ma rilevava che non potevasi affermare la sussistenza della
contestata aggravante speciale e, per l’effetto, riduceva la pena inflitta ad anni 2
mesi 8 di reclusione ed euro 14.000 di multa.

Data Udienza: 23/02/2016

2. Contro la decisione ha proposto ricorso per cassazione personalmente il
Kovaci con un unico motivo deducendo vizio motivazionale in ordine al giudizio di
responsabilità penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è inammissibile.
2. Lamenta il Kovaci che la Corte d’appello di L’ Aquila ha dato una
valutazione non adeguata delle fonti probatorie in atti ai fini della affermazione

Il motivo del ricorso è inammissibile perché formulato per fare valere ragioni
diverse da quelle consentite dalla legge.
Il ricorrente solo formalmente ha indicato, come motivo della sua
impugnazione, il vizio di mancanza o manifesta illogicità della motivazione della
decisione gravata, ma non prospettato alcuna reale contraddizione logica, intesa
come implausibilità delle premesse dell’argomentazione, irrazionalità delle regole
di inferenza, ovvero manifesto ed insanabile contrasto tra quelle premesse e le
conclusioni; né ha lamentato, come pure sarebbe stato astrattamente possibile,
una incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti per la decisione,
intesa come incompletezza dei dati informativi desumibili dagli atti del
procedimento.
Bisogna quindi rilevare come il ricorso, lungi dal proporre un ‘travisamento
delle prove’, vale a dire una incompatibilità tra l’apparato motivazionale del
provvedimento impugnato ed il contenuto degli atti del procedimento, tale da
disarticolare la coerenza logica dell’intera motivazione, è stato presentato per
sostenere, in pratica, una ipotesi di ‘travisamento dei fatti’ oggetto di analisi,
sollecitando un’inammissibile rivalutazione dell’intero materiale d’indagine,
rispetto al quale è stata proposta dalla difesa una spiegazione alternativa alla
semantica privilegiata dalla Corte territoriale nell’ambito di un sistema
motivazionale logicamente completo ed esauriente.
Ciò posto, questa Corte non ha ragione di discostarsi dal consolidato
principio di diritto secondo il quale, a seguito delle modifiche dell’art. 606,
comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ad opera dell’art. 8 della legge 20 febbraio
2006, n. 46, mentre è consentito dedurre con il ricorso per cassazione il vizio di
‘travisamento della prova’, che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia
fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di
prova obiettivamente ed incontestabilmente diverso da quello reale, non è
affatto permesso dedurre il vizio del ‘travisamento del fatto’, stante la
preclusione per il giudice di legittimità a sovrapporre la propria valutazione delle
risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e
considerato che, in tal caso, si domanderebbe alla Cassazione il compimento di

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della sua penale responsabilità.

una operazione estranea al giudizio di legittimità, qual è quella della
reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della
decisione (tra le tante, cfr. da ultimo Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015, Micciche’,
Rv. 262948).
La motivazione contenuta nella sentenza impugnata possiede una stringente
e completa capacità persuasiva, nella quale non sono riconoscibili vizi di
manifesta illogicità, avendo la Corte analiticamente spiegato le ragioni della
conferma della sentenza di primo grado in punto affermazione della

flagranza del Kovaci e le concludenti risultanze delle intercettazioni telefoniche,
quali asseveranti la sua, negata, conoscenza, del co-imputato Zoga, arrestato
contestualmente.
3. La decisione della Corte aquilana deve tuttavia essere annullata in punto
trattamento sanzionatorio.
La sentenza impugnata riguarda la detenzione di sostanza stupefacente del
tipo marijuana e la Corte territoriale si è pronunciata prima della sentenza n.
32/2014 della Corte costituzionale e delle conseguenti successive modifiche
normative, infine cristallizzate nella L. n. 79 del 2014, avendo sia la prima che
poi quest’ultime modificato in senso più favorevole all’imputato le pene edittali.
E’ perciò necessario, in virtù del principio generale di obbligatoria
applicazione della lex mitior ai sensi dell’art. 2, quarto comma, cod. pen., che il
giudice di appello in sede di rinvio proceda a nuova determinazione della pena da
infliggere al Kovaci, non essendo a tal fine ostativa la rilevata inammissibilità
(non per tardività) del ricorso del Kovaci stesso (in questo senso, v. Sez. U, n.
33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205).

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Perugia
limitatamente alla determinazione della pena.
Dichiara il ricorso inammissibile nel resto.

Così deciso il 23/02/2016

responsabilità penale del prevenuto. In particolare ha valorizzato l’arresto in

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