Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2894 del 11/11/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2894 Anno 2016
Presidente: D’ISA CLAUDIO
Relatore: BLAIOTTA ROCCO MARCO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORTA AMASIFUEN JENNY ELITA N. IL 10/12/1980
avverso la sentenza n. 588/2014 GIP TRIBUNALE di MILANO, del
18/09/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO
BLAIOTTA;

Data Udienza: 11/11/2015

109 Soria

L’appello qualificato come ricorso per cassazione proposto dall’imputatqjn epigrafe avverso sentenza recante
l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 116.13 del Codice della strada è inammissibile. Infatti
esso è stato redatto da legale non abilitato al patrocinio davanti a questa Suprema corte.
Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna dekcorrente al pagamento delle spese de/procedimento ed al
pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 500 a titolo di
sanzione pecuniaria.

4

dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrente al pagamento delle spese de/procedimento ed al pagamento a
(9-favore della Cassa delle ammende della somma di euro 500.

Roma 11 novembre 2015

Motivi del/ci decisione

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