Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2894 del 07/12/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2894 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: GENTILE MARIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) RAPUANO CARMELA N. IL 04/03/1949
avverso l’ordinanza n. 12/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
20/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO GENTILE;

Data Udienza: 07/12/2012

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

1. La Corte di Appello di L’Aquila, con ordinanza emessa il 20/04/2012,
dichiarava inammissibile l’Appello proposto da Carmela Rapuano avverso la
sentenza del Gup del Tribunale di Pescara, in data 18/03/2010, per mancanza di
motivi specifici.

2. L’Interessata proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di

specificità dei motivi di Appello.

3.Le censure dedotte nel ricorso sono del tutto generiche, poiché la Corte
Territoriale ha congruamente motivato sul punto oggetto di impugnazione.

4.Va dichiarato, pertanto, inammissibile il ricorso proposto da Carmela
Rapuano con condanna della stessa al pagamento delle spese processuali e della
sanzione pecuniaria che si determina in C 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende
Così deciso il 07 Dicembre 2012

Il Componente estensore

P esidente

legge, ex art. 606, lett. b) cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta mancanza di

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